Affidabilità dell’operatore economico e sindacato del giudice amministrativo sul giudizio della stazione appaltante (TAR Lombardia n. 897 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., il giudizio di affidabilità e integrità morale espresso dalla stazione appaltante nei confronti di un operatore economico a seguito dei controlli di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 non è sindacabile in via incidentale ove non presenti profili di manifesta illogicità o irragionevolezza. La relativa valutazione, che si sostanzia in un apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione, è censurabile solo per palese travisamento dei presupposti di fatto o per evidente erroneità del percorso logico-argomentativo. La domanda cautelare va pertanto respinta quando il provvedimento di conferma dell’aggiudicazione risulti assistito da idoneo fumus boni iuris, restando la questione di merito devoluta alla trattazione dell’udienza pubblica.
Il Fatto
La società ricorrente, capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese, ha impugnato gli atti con cui la stazione appaltante, all’esito di un’istruttoria avviata in considerazione di una precedente pronuncia giurisdizionale, ha confermato l’aggiudicazione del Lotto 3 di una gara per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali in favore della controinteressata, ritenendo sussistenti i requisiti di affidabilità e integrità morale di quest’ultima.
Con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti, la ricorrente ha contestato la legittimità del giudizio positivo espresso dal RUP in esito ai controlli effettuati ai sensi dell’art. 80 d.lgs. n. 50/2016, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati e la declaratoria di inefficacia della convenzione eventualmente stipulata con l’operatore economico risultato aggiudicatario, manifestando sin d’ora la disponibilità al subentro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la domanda cautelare alla luce della delibazione sommaria tipica della fase incidentale, incentrando la propria valutazione sulla sussistenza del fumus boni iuris in relazione al motivo di ricorso concernente il giudizio di affidabilità e integrità morale della controinteressata espresso dalla stazione appaltante.
Al riguardo, il Tribunale ha rilevato che il provvedimento impugnato non appare assistito da profili di manifesta illogicità e irragionevolezza nel giudizio di affidabilità e integrità morale formulato dall’Amministrazione nei confronti dell’operatore economico, giudizio che costituisce il presupposto del provvedimento di conferma dell’aggiudicazione del Lotto 3. Tale valutazione, connotata da discrezionalità tecnica, non ha rivelato, nell’ambito della cognizione sommaria propria della fase incidentale, i vizi sintomatici dell’eccesso di potere che avrebbero potuto giustificarne l’annullamento.
Sulla base di tali considerazioni, il Collegio ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris richiesto per l’accoglimento dell’istanza di sospensione, rigettando la domanda cautelare.
Con specifico riferimento agli altri lotti oggetto di impugnazione, la stazione appaltante ha confermato l’aggiudicazione anche dei Lotti 4 e 5 a favore della medesima controinteressata, avverso i quali risultano proposti separati ricorsi per i quali è già fissata l’udienza di merito. In ragione della connessione oggettiva tra le controversie, il Tribunale ha disposto il rinvio dell’esame del merito dell’odierno ricorso alla medesima udienza pubblica del 4 novembre 2026. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase.
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Nota della Redazione
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