Esecuzione del giudicato sulla carta docente: ottemperanza e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2446 del 10.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è ammesso per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’amministrazione soccombente che non abbia dato esecuzione al titolo, decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, è tenuta a conformarsi alla statuizione. Il Collegio ordina l’esecuzione entro il termine fissato e, per il caso di persistente inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo in un dirigente della stessa amministrazione, senza diritto a compenso per l’attività rientrante nella retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Le ricorrenti, docenti con contratti a tempo determinato, hanno ottenuto dal giudice ordinario una sentenza che ha accertato il loro diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione degli importi nominali riconosciuti. Il titolo è passato in giudicato, non essendo stato impugnato.

Notificata la sentenza in data 7 gennaio 2026 e decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, le ricorrenti hanno proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’ordine di ottemperanza e la nomina del commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla verifica dei presupposti processuali. Il titolo di cui si chiede l’esecuzione è una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, come da certificazione versata in atti, e pertanto rientra tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il giudizio di ottemperanza.

Il Collegio accerta quindi il rispetto dei termini. È rispettato il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. ed è osservato il termine di deposito di cui all’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. Quanto all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, è documentata la notificazione della sentenza all’amministrazione intimata in data 7 gennaio 2026, con conseguente decorso del termine dilatorio.

Nel merito, l’inadempimento perdurante del Ministero integra l’obbligo giuridico di dare esecuzione al titolo. Il Tribunale ordina pertanto all’amministrazione di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della sentenza.

Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio provvede ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. alla nomina del commissario ad acta, individuandolo nel direttore generale competente, con facoltà di delega, che darà corso all’adempimento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, trattandosi di dirigente della stessa amministrazione, in applicazione per analogia dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, secondo l’orientamento richiamato dal Collegio.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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