L’autovincolo da bando esclude valutazioni restrittive non predeterminate sugli incarichi apicali (TAR Lazio n. 12739 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi pubblici la predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli, ex art. 12, comma 1, d.P.R. n. 487/1994, è diretta espressione dei principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost. e costituisce un esercizio di discrezionalità che l’amministrazione consuma con l’adozione del bando. La clausola del bando, quale lex specialis, va interpretata secondo il dato letterale e non può essere assoggettata a percorsi ermeneutici integrativi o manipolativi in sede applicativa. Laddove il bando individui tassativamente gli incarichi valutabili con riferimento alla denominazione dell’articolazione e alla posizione apicale rivestita (quale “responsabile di posto, sezione, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra”), l’amministrazione non può introdurre, in fase di esame delle candidature, ulteriori specificazioni o condizioni restrittive non preventivamente indicate, come la verifica che l’incarico ecceda le normali mansioni d’ufficio. L’eventuale discrasia tra la fattispecie astratta e l’incarico concretamente svolto, ove non meramente apparente, deve essere motivata dalla commissione, a pena di illegittimità del provvedimento di esclusione del punteggio.

Il Fatto

Un candidato partecipava al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti di vice ispettore della Polizia di Stato, indicando nella domanda di aver svolto l’incarico di responsabile di squadra della Sezione Informativa di un Commissariato di P.S., ritenendolo sussumibile nella categoria dei titoli valutabili ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a), n. 6), del bando. La commissione esaminatrice, tuttavia, non valutava il titolo, annotandolo come “non valutabile”, e il candidato non risultava incluso tra i vincitori.

Il candidato impugnava la graduatoria, deducendo la violazione delle chiare disposizioni della lex specialis e dei criteri di valutazione che la commissione si era data con verbale preliminare, nonché il difetto di motivazione circa l’esclusione del punteggio. Il Ministero dell’Interno resisteva, sostenendo che l’incarico non rientrasse nei “servizi di particolare rilevanza” e che dovessero essere valutabili solo gli incarichi eccedenti le normali mansioni d’ufficio, come da circolare richiamata.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso, affrontando congiuntamente i motivi in quanto strettamente connessi. Il Collegio ha preliminarmente rammentato che vige in ogni concorso pubblico l’obbligo di una rigorosa predeterminazione dei criteri di valutazione, quale corollario dei principi di cui all’art. 97 Cost. Tale adempimento, funzionale ad autolimitare la discrezionalità tecnica, deve avvenire in un momento in cui non siano noti i partecipanti, a garanzia di giudizi equi e oggettivi.

Il TAR ha quindi valorizzato il principio per cui il bando di concorso costituisce una lex specialis da interpretare in termini strettamente letterali, senza possibilità di introdurre significati impliciti o condizioni ulteriori. Il Collegio ha osservato che, avendo l’amministrazione indicato la tassonomia degli incarichi rilevanti con mero riferimento alla denominazione dell’articolazione e alla posizione apicale in essa rivestita (responsabile di posto, sezione, nucleo, settore o squadra), non è possibile in sede applicativa introdurre specificazioni più restrittive, come la verifica che l’incarico ecceda le normali mansioni d’ufficio, pena la violazione del principio di predeterminazione dei criteri di selezione.

Con tale scelta, l’amministrazione si è autovincolata: la selezione degli incarichi ritenuti sintomatici delle capacità gestionali è una scelta irreversibile, non suscettibile di interventi additivi o manipolativi in fase applicativa. L’annotazione nello stato matricolare, poi, è requisito minimo valido per qualsiasi tipo di incarico e non può valere a introdurre una distinzione tra incarichi ordinari e di particolare rilevanza, tanto più che la valorizzazione delle posizioni ordinative in cui il lavoratore è prevalentemente impiegato risponde meglio alla finalità della procedura, volta a selezionare profili idonei a svolgere funzioni di direzione e coordinamento.

In ogni caso, anche a voler ammettere margini per un intervento esplicativo della commissione, il TAR ha rilevato l’oscurità di una siffatta distinzione e l’assenza di una motivazione che desse conto delle ragioni per cui l’incarico, astrattamente riconducibile alla previsione del bando, non fosse valutabile in concreto. Il difetto motivazionale ha quindi integrato un ulteriore profilo di illegittimità.

L’accoglimento ha comportato l’annullamento in parte qua della graduatoria e l’ordine all’amministrazione di attribuire il punteggio per l’incarico non valutato, non residuando alcun margine di discrezionalità in fase di riesame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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