Elusione del giudicato e poteri di riesercizio nella rete scolastica regionale (TAR Sicilia n. 45 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza amministrativa di accoglimento va letta nel suo complesso e non può essere ridotta, dall’amministrazione che vi si conforma, al solo profilo motivazionale eventualmente emergente dal dispositivo. Gli atti adottati in asserita esecuzione di quella pronuncia, che ne travisino la portata, sono inefficaci per violazione o elusione del giudicato amministrativo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), cod. proc. amm. L’amministrazione che abbia già riesercitato il proprio potere con un provvedimento confermativo non può tornare a provvedere in senso sfavorevole al ricorrente, in applicazione del principio del one shot temperato. Resta ferma la possibilità di riqualificare la domanda di ottemperanza in azione di annullamento, quando ne ricorrano i presupposti sostanziali.
Il Fatto
Il Comune ricorrente aveva impugnato il piano di dimensionamento della rete scolastica regionale per l’anno 2025/2026, che disponeva la disaggregazione dei plessi con sede in Sciara dall’Istituto comprensivo del Comune montano e la loro unificazione all’istituto di altro Comune. Il ricorso era stato accolto con la sentenza di quel Tribunale n. 818/2025, che aveva considerato fondate tutte le doglianze articolate, ivi compresa la violazione del criterio di salvaguardia delle aree interne di cui all’art. 1, lett. i), del D.A. n. 804/2024.
L’appello proposto avverso la sentenza non era stato sospeso in sede cautelare. Ciò nonostante, il Ministero ha adottato gli atti di distribuzione dell’organico docente e A.T.A. senza tenere conto degli effetti della pronuncia, e l’Assessorato ha emanato due decreti confermativi dell’operazione, censurati con ricorso introduttivo e motivi aggiunti. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto preliminarmente della rinunzia ai motivi aggiunti depositati il 9 settembre 2025 e dichiara, in parte qua, l’estinzione del giudizio a norma dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm. Nel merito, ritiene fondata ed assorbente la censura con cui si denuncia l’errata interpretazione della sentenza n. 818/2025.
La tesi dell’amministrazione, secondo cui quella pronuncia avrebbe censurato l’operazione solo per difetto di motivazione, è smentita per tabulas. Il passaggio testualmente richiamato in motivazione dimostra che il primo giudice aveva considerato fondati tutti i motivi, compresa la violazione del criterio di autovincolo e la contraddittorietà con l’esigenza di salvaguardare le aree interne. Su questa lettura si fonda anche il richiamo all’ordinanza cautelare della stessa Sezione n. 500/2025.
Il Collegio rileva che, a fronte di una sentenza immediatamente esecutiva, l’amministrazione ha adottato gli atti di distribuzione del personale ignorandone gli effetti. I successivi decreti confermativi, motivati in asserita esecuzione, sono stati parimenti sospesi in via monocratica e risultano erroneamente fondati sulla qualificazione del Comune come totalmente montano, mentre la fonte richiamata lo qualifica come parzialmente montano. Sotto distinto profilo, il ricorrente ha dedotto la consumazione del potere di riesercizio, avendo l’Assessorato già provveduto con il primo decreto confermativo.
All’accoglimento dei mezzi di tutela consegue, a norma dell’art. 114, comma 4, lett. c), cod. proc. amm., la dichiarazione di inefficacia di tutti i provvedimenti impugnati, non essendo la sentenza n. 818/2025 passata in giudicato. Non si fa luogo a commissario ad acta, avendo l’amministrazione già ripristinato la dotazione organica dell’istituto in esecuzione dell’ordinanza cautelare.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.