Giudizio di ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 250 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione del giudicato del giudice ordinario e la non contestazione dell’inadempimento, ordina all’Amministrazione di provvedere agli adempimenti imposti dalla sentenza da eseguire, fissando il termine e nominando sin d’ora il commissario ad acta. Il rimedio presuppone il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 per le Amministrazioni dello Stato. Il giudice dell’ottemperanza non può però integrare il precetto racchiuso nella sentenza del giudice ordinario, né riconoscere interessi o accessori non previsti dal titolo, salvo che sia proposta la specifica azione di condanna ex art. 112, comma 3, cod.proc.amm.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 206/2023 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, con la quale era stato condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire, tramite il sistema della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo nominale di euro 2.000,00.
La ricorrente assume che la decisione sia rimasta ineseguita nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma. Ha quindi chiesto che si ordini all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza, con accredito dell’importo e degli interessi legali, e che si nomini sin d’ora un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla luce di quanto documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi, sussistono i presupposti per il rimedio ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.
Il giudice amministrativo accerta altresì che risulta scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.
In accoglimento della domanda, viene quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia.
Quanto agli invocati interessi legali, il Collegio osserva che nulla dispone in merito la pronuncia da eseguire. Il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto racchiuso nella sentenza del giudice ordinario, richiamando sul punto TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 980 del 14.02.2018. Né è stata proposta la specifica azione di condanna ex art. 112, comma 3, cod.proc.amm., essendo stati invece espressamente richiesti gli interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo; l’istanza è pertanto rigettata.
Decorso infruttuosamente il termine, provvederà un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero o in un dirigente o funzionario delegato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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