Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse in materia di payback sanitario (TAR Lazio n. 5092 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso concernente il meccanismo del payback disciplinato dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, la dichiarazione di avvenuto versamento della quota ridotta, nella misura del 25% dell’importo indicato nei provvedimenti di ripiano, ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025, determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, atteso che la prosecuzione del giudizio non potrebbe recare alcuna utilità alla parte ricorrente. La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 7 citato, può essere pronunciata solo a seguito della comunicazione al Tribunale, da parte delle Regioni e Province autonome, dei provvedimenti di accertamento dell’avvenuto pagamento. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse presuppone, altresì, la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato, innanzi al TAR Lazio, i provvedimenti regionali e ministeriali concernenti la determinazione degli importi dovuti in relazione al meccanismo del payback. In data 19.1.2026, la società ha depositato memoria con la quale ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio, avendo provveduto al versamento della quota ridotta del 25% dell’importo indicato nei provvedimenti di ripiano, ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025, chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’art. 7 del d.l. n. 95/2025 prevede che, decorso il termine di trenta giorni, le Regioni e le Province autonome accertino l’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali. Tale disposizione stabilisce espressamente che tale accertamento, comunicato alla segreteria del TAR Lazio, determini la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, con compensazione delle spese di lite.

Il Tribunale ha osservato che la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata soltanto all’esito della comunicazione da parte delle Regioni dei provvedimenti di accertamento del pagamento. Nel caso di specie, tale comunicazione non risulta intervenuta, non potendo la mera dichiarazione della parte ricorrente di aver provveduto al versamento integrare il presupposto normativo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Cionondimeno, il Collegio ha ritenuto che la dichiarazione di avvenuto pagamento da parte della società determini comunque la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, in quanto la prosecuzione della controversia non potrebbe recare alcuna utilità concreta alla ricorrente. L’interesse strumentale alla caducazione degli atti impugnati risulta, infatti, venuto meno in ragione dell’avvenuto adempimento dell’obbligazione pecuniaria nella misura ridotta prevista dal legislatore.

Alla luce di tali considerazioni, il giudice ha dichiarato l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse, ravvisando, in base al combinato disposto degli artt. 26, comma 1, cod. proc. amm. e 92, comma 2, cod. proc. civ., eccezionali ragioni per l’integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti, in ragione delle peculiarità delle questioni trattate e dell’andamento della vicenda processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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