Annullamento del rigetto di SCIA per parcheggio su area privata (TAR Sicilia n. 2291 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune respinge una segnalazione certificata di inizio attività affermando la “piena disponibilità” dell’area oggetto dell’iniziativa privata è illegittimo ove la proprietà del bene appartenga al segnalante. La mera detenzione del fondo da parte dell’Amministrazione, pur prolungata e accompagnata dalla realizzazione di un’opera pubblica, non si converte in possesso e non equivale a disponibilità del bene, salvo prova di atti materiali di opposizione rivolti contro il proprietario. Il potere di sospensione o divieto dell’attività di rimessa veicoli previsto dal d.P.R. n. 480/2001 spetta al Prefetto e presuppone motivate esigenze di pubblica sicurezza; il vaglio comunale sulla SCIA attiene invece alla verifica dei presupposti urbanistico-edilizi, compresa la legittima disponibilità del bene da parte del segnalante. La questione proprietaria, estranea al giudizio di legittimità, è sindacabile in via incidentale quale presupposto di fatto delle determinazioni amministrative.

Il Fatto

Una società ha presentato una SCIA per l’avvio di un parcheggio a pagamento su un’area privata in una località etnea, attestando la proprietà dell’area in forza di decreto di trasferimento e successiva immissione in possesso. Il Comune ha respinto la segnalazione affermando che la particella si trovava nella propria piena disponibilità, ove insisteva già un’area di parcheggio. Ha poi emanato un’ordinanza di chiusura immediata dell’attività di autorimessa; la società ha impugnato anche il verbale di accertamento della Polizia Municipale.

La società ha dedotto l’incompetenza dei funzionari, l’incompetenza assoluta del Comune rispetto al potere prefettizio, la violazione dell’art. 19 della legge n. 241/1990 e della legge regionale n. 7/2019, il difetto di istruttoria e di motivazione. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che il petitum attiene alla rivendicazione della proprietà, e ha rivendicato il possesso ultradecennale delle aree, la legittimazione del Segretario Comunale e la riconducibilità del potere inibitorio alla verifica dei requisiti della SCIA.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto affermato la giurisdizione del giudice amministrativo. La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di provvedimenti amministrativi e la questione proprietaria rileva solo in via incidentale, quale presupposto di fatto su cui l’Amministrazione ha fondato le proprie decisioni.

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto fondata la censura sulla titolarità delle aree. La sentenza della Corte di Appello di Catania del 9 aprile 2024 ha respinto la domanda di rivendicazione del Comune e ha escluso l’acquisto per usucapione. Dai decreti di occupazione del 1979 e dal trasferimento del giudice delegato emerge inoltre il passaggio delle particelle in favore del dante causa della ricorrente. Assume rilievo decisivo il fatto che il Comune abbia avviato il procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, sul presupposto che la proprietà del bene appartenga alla ricorrente.

La Corte ha poi escluso che la detenzione del fondo da parte del Comune equivalga alla “piena disponibilità” affermata nel provvedimento impugnato. Richiamando Cass. Civ. n. 5410/2025, ha osservato che il potere di fatto inizialmente esercitato in forma di detenzione, in presenza di validi provvedimenti amministrativi, non si trasforma in possesso per il solo prolungarsi della detenzione o per la realizzazione dell’opera pubblica: occorre la prova di attività materiali di opposizione rivolte contro il proprietario.

È stata invece respinta la censura di incompetenza assoluta. Il potere prefettizio di sospensione o divieto dell’attività di rimessa veicoli è legato a specifiche esigenze di pubblica sicurezza, mentre quello esercitato dal Comune attiene alla verifica dei presupposti di legge per l’esercizio dell’attività sotto il profilo urbanistico-edilizio, anche in relazione alla legittima disponibilità del bene da parte del segnalante. È stato altresì escluso il consolidamento della SCIA, presentata il 24 luglio 2025 e inibita il 18 agosto 2025, entro il termine di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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