Riduzione degli Ambiti Territoriali Sociali e discrezionalità regionale (TAR Molise n. 279 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione del numero e dell’assetto organizzativo degli Ambiti Territoriali Sociali costituisce esercizio di potestà programmatoria regionale caratterizzata da ampia discrezionalità, sindacabile solo per profili di irragionevolezza o abnormità. La normativa nazionale e regionale non impone forme specifiche di concertazione con i singoli enti locali, richiedendo soltanto l’attivazione di procedure di concertazione adeguate. La partecipazione dei Sindaci capofila dei precedenti ATS, in ragione della loro rappresentatività, è idonea a garantire il coinvolgimento degli enti locali rappresentati. La mancata impugnazione di atti presupposti, come il Piano Sociale Nazionale, non è di ostacolo all’esame nel merito di atti consequenziali.
Il Fatto
Il Comune di Agnone ha impugnato la deliberazione del Consiglio Regionale del Molise che ha approvato il Piano Sociale Regionale 2025-2027, censurando la scelta di ridurre da sette a tre il numero degli Ambiti Territoriali Sociali. Il ricorrente ha dedotto la violazione dei principi di concertazione e partecipazione previsti dalla normativa nazionale e regionale, nonché il difetto di istruttoria e la mancata motivazione in ordine all’accorpamento. Con motivi aggiunti, l’impugnativa è stata estesa alle determine di approvazione degli elenchi dei candidati idonei al ruolo di Coordinatore d’Ambito e di Coordinatore Strategico, deducendone l’illegittimità in via derivata.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha disatteso il ricorso, rilevando in via preliminare che la parte ricorrente non ha interesse a contestare il mancato coinvolgimento di soggetti diversi dal Comune stesso, non potendosi dolere della lesione di garanzie partecipative altrui. Quanto alla propria partecipazione, la censura è stata ritenuta generica, non avendo l’ente specificato le modalità con cui la Regione avrebbe dovuto coinvolgerlo.
La normativa di settore, secondo il Collegio, attribuisce alla Regione la funzione di individuazione degli ambiti territoriali, limitandosi a richiedere “forme di concertazione” con gli enti locali, senza prescrivere un consenso unanime né forme partecipative tipizzate. La legge regionale n. 13/2014 non include tra le funzioni dei Comuni la partecipazione al procedimento di identificazione degli ATS, mentre l’art. 13, comma 3 si limita a prevedere strumenti di concertazione e confronto.
Nel caso di specie, la Regione ha documentato l’istituzione di un Gruppo tecnico cui hanno partecipato i Sindaci-Presidenti dei Comitati dei Sindaci e i Coordinatori degli ATS esistenti, nonché una riunione dedicata con tutti i sindaci. La delibera di Giunta n. 121/2025 ha dato atto delle osservazioni pervenute, valutate e motivate, con specifica considerazione delle ragioni dell’accorpamento. Tale coinvolgimento è stato ritenuto adeguato, in ragione della rappresentatività dei soggetti invitati, nonché effettivo, risultando dai verbali la possibilità per gli enti locali di esprimere le proprie posizioni.
Quanto alla scelta organizzativa, la riduzione degli ATS è stata considerata espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile in assenza di profili di irragionevolezza. La Corte ha rilevato la coerenza con le indicazioni del Piano Sociale Nazionale, che promuove la coincidenza tra ambiti territoriali, distretti sanitari e centri per l’impiego, finalizzata al raggiungimento dei LEPS e all’integrazione intersettoriale. Le censure relative all’inefficienza del nuovo modello e alla disomogeneità dei territori accorpati sono state giudicate generiche e prive di riscontri concreti, vertendo gli ATS su mere strutture di coordinamento.
L’infondatezza del ricorso introduttivo ha comportato automaticamente il rigetto dei motivi aggiunti, basati sui medesimi vizi o sull’illegittimità derivata. Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese, in ragione della complessità e delle peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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