Punteggi numerici e discrezionalità tecnica nella selezione di contributi pubblici (TAR Emilia-Romagna n. 57 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive finalizzate alla concessione di contributi e sovvenzioni pubbliche, i giudizi espressi dal Nucleo di valutazione in applicazione di criteri predeterminati costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono insindacabili nel merito, essendo censurabili solo per macroscopici errori di fatto, evidente irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà manifesta. Il voto numerico, ove la lex specialis e le precisazioni del Nucleo individuino criteri articolati e puntuali, contiene in sé la propria motivazione e non richiede ulteriori spiegazioni. L’art. 12 della legge n. 241/1990 impone la predeterminazione dei criteri e la loro effettiva osservanza, ma non un obbligo di motivazione analitica dei singoli punteggi. Nelle procedure per contributi pubblici il soccorso istruttorio non può supplire alla tardiva dimostrazione di elementi valutativi essenziali, in ossequio al principio di autoresponsabilità e alla par condicio competitorum.

Il Fatto

Un Comune partecipa al bando regionale per la concessione di contributi destinati alla qualificazione del patrimonio impiantistico sportivo, articolato in una Linea A con dotazione finanziaria ripartita per provincia. La domanda si colloca, in esito alla procedura, quale prima delle non ammesse al finanziamento nella graduatoria provinciale.

Il Comune ricorrente impugna la delibera di Giunta Regionale n. 904 del 09.06.2025, di approvazione della graduatoria e assegnazione dei contributi, nonché i verbali nn. 1, 9 e 10 del Nucleo di valutazione. Deduce difetto assoluto di motivazione, illogicità e travisamento dei presupposti su quattro criteri: sostenibilità ambientale ed energetica, sicurezza e accessibilità, strategicità dell’impianto rispetto al fabbisogno, qualità della motivazione. Con motivi aggiunti censura la pretesa motivazione postuma contenuta nelle difese regionali. La Regione resiste sostenendo la correttezza delle valutazioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la censura sulla motivazione postuma. Le difese regionali costituiscono mere controdeduzioni all’eccesso di potere dedotto, non introducono nuovi criteri di giudizio e si limitano a ricostruire l’iter istruttorio che ha condotto alla decisione finale.

Il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui i giudizi delle commissioni in materia di contributi pubblici sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili solo per vizi macroscopici. La giurisprudenza citata, tra cui Cons. Stato, Sez. VI, n. 2365 del 2025 e Cons. Stato, Sez. VII, n. 3186 del 2025, esclude il sindacato sostitutorio. Il voto numerico, in presenza di criteri dettagliati, sintetizza adeguatamente il giudizio tecnico e ne costituisce la motivazione.

Quanto all’art. 12 della legge n. 241/1990, il Collegio rileva che la lex specialis ha individuato parametri puntuali, ulteriormente precisati dal Nucleo nel primo verbale. La griglia di valutazione risulta dettagliata e non generica, coerente con la finalità distributiva del finanziamento.

Sul soccorso istruttorio, invocato per l’omessa presentazione dell’APE, il Tribunale richiama il principio di autoresponsabilità: spetta al partecipante fornire la prova dei presupposti della fattispecie agevolativa. L’integrazione documentale non può supplire a carenze valutative, pena la violazione della par condicio competitorum. Il ricorrente non ha allegato alcun legittimo impedimento.

Nel merito, le censure sui singoli criteri non evidenziano profili di illogicità manifesta. La documentazione progettuale e la possibilità di allegare altri documenti sono previste dal bando; le valutazioni dell’Organo collegiale, nel prefigurare un giudizio complessivo su soluzioni concrete e realizzabili, resistono al vaglio di legittimità. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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