Orario dei docenti ostensibile con oscuramento solo dei dati sensibili (TAR Sicilia n. 2289 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La distribuzione degli orari di servizio e dei carichi di lavoro del personale docente di un istituto scolastico non attiene a una sfera di riservatezza personale e costituisce informazione pienamente ostensibile, rientrando tra gli atti relativi all’organizzazione e gestione del servizio. In presenza di un’istanza di accesso motivata dalla verifica dell’imparzialità e correttezza nella gestione dell’organizzazione del lavoro, l’amministrazione non può opporre un oscuramento integrale del prospetto, che equivale a un diniego sostanziale. L’oscuramento è ammesso solo in forma proporzionata e limitata ai dati effettivamente meritevoli di protezione, quali lo stato di salute o ulteriori informazioni incidenti sullo svolgimento della prestazione lavorativa.
Il Fatto
Una docente a tempo indeterminato di scuola primaria, nonché componente RSU nel medesimo istituto, ha chiesto al dirigente scolastico copia integrale e visibile dell’orario di servizio di tutti i docenti, con specificazione delle ore di insegnamento e di quelle destinate alla programmazione settimanale, per classi a tempo ridotto e a tempo pieno. L’istanza, presentata ai sensi dell’art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, era motivata dall’esigenza di verificare la corretta e imparziale attribuzione delle ore e il rispetto dei criteri di distribuzione dei carichi di lavoro.
L’amministrazione ha riscontrato trasmettendo un prospetto integralmente oscurato, nominativi compresi, invocando la tutela della privacy sul presupposto che orari e turni consentano di ricostruire abitudini e esigenze personali. La ricorrente ha impugnato il provvedimento, ritenendolo un diniego sostanziale. Le amministrazioni resistenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere; un docente controinteressato ha chiesto il rigetto, difendendo la doverosità dell’oscuramento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del giudizio di accesso ex art. 116 cod. proc. amm. come giudizio di impugnazione-merito, diretto non alla sola eliminazione dell’atto ma all’accertamento del diritto dell’istante e, in caso di esito positivo, alla condanna dell’amministrazione all’esibizione ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm. Richiama sul punto Cons. Stato, sez. V, n. 3454 del 2022 e Cons. Stato, sez. II, n. 2073 del 2026.
Respinta la cessazione della materia del contendere, perché la pretesa ostensiva non è stata pienamente soddisfatta stante il contestato oscuramento, il Collegio affronta la posizione della ricorrente, che agisce anche quale RSU. Secondo consolidato indirizzo, il sindacato può esercitare l’accesso per documenti che coinvolgono le proprie prerogative istituzionali e le posizioni dei lavoratori rappresentati, purché non si configuri un controllo preventivo e generalizzato dell’attività del datore di lavoro. L’interesse è collettivo, volto a verificare l’osservanza di criteri oggettivi mediante il confronto di più casi (T.A.R. Campania, Salerno, n. 995 del 2024).
Nel merito, la pretesa conoscenza dei dati relativi all’organizzazione delle forze lavorative non si riferisce ad alcuna sfera di riservatezza personale (T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 2152 del 2012). Il Collegio valorizza l’art. 4, comma 9, della legge n. 15/2009, che ha inserito nell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003 il principio per cui le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chi sia addetto a una funzione pubblica non sono oggetto di protezione della riservatezza personale, introducendo una forma di trasparenza organizzativa.
Da ciò deriva che gli atti richiesti rientrano tra quelli relativi all’organizzazione e gestione del servizio, comprendenti anche l’orario scolastico e la distribuzione dei carichi di lavoro, e sono pertanto pienamente ostensibili. L’amministrazione potrà procedere a oscuramenti proporzionati solo ove funzionali a evitare la diffusione di informazioni quali lo stato di salute o altri dati incidenti sulla prestazione lavorativa.
Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento annullato, con ordine all’istituto di consentire l’accesso, per visione ed estrazione di copia, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza verso l’amministrazione scolastica, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori, e sono compensate nei rapporti con il controinteressato stante la limitata attività difensiva.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.