Cancellazione societaria e improcedibilità del ricorso demolitorio per carenza di interesse (TAR Toscana n. 1727 del 21.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere, quale species dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. richiamato dall’art. 39 c.p.a., deve permanere ab origine e per tutta la durata del giudizio e possedere i caratteri della concretezza e dell’attualità. La cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese, con immediata estinzione, è atto oggettivamente incompatibile con la persistenza di un interesse demolitorio verso un provvedimento che incida sulla sola profittabilità dell’impresa. Ne deriva che l’estinzione della società priva ex se di interesse l’azione di annullamento, con conseguente definizione del giudizio ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. La giurisdizione amministrativa, avendo carattere soggettivo, non tutela il generale interesse alla legittimità degli atti, ma solo situazioni giuridiche attuali e concrete del ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la determinazione n. 986 del 20.10.2021 con cui il Comune ha negato l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una piscina e pertinenze a corredo di un fabbricato, unitamente agli atti presupposti della Soprintendenza. Il ricorso è stato depositato il 15 novembre 2021.
Nel corso del giudizio il difensore ha prodotto documentazione attestante la cancellazione della società dal registro delle imprese a far data dal 23 maggio 2022, a seguito di domanda volontaria. All’udienza di smaltimento è stata segnalata la possibile definizione con sentenza ex art. 84, comma 4, c.p.a.; il Collegio ha poi sottoposto alle parti ulteriori questioni rilevate d’ufficio con ordinanza n. 1263/2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della permanenza della condizione dell’azione in capo alla ricorrente. Richiama il consolidato orientamento secondo cui l’interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale e tradursi in un’utilità pratica, diretta e immediata ottenibile con il provvedimento richiesto.
Dagli atti emergono elementi univoci del venir meno di tale presupposto. Il difensore ha provato la cancellazione volontaria della società pochi mesi dopo il deposito del ricorso, nonché l’irreperibilità dei soci nonostante le ricerche. L’Amministrazione è rimasta silente, pur edotta della cancellazione.
La Corte valorizza la duplice circostanza della natura ampliativa del provvedimento impugnato e dell’estinzione della società. Richiama il precedente del Cons. Stato, Sez. IV, n. 8560 del 2020, secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese comporta un implicito effetto di rinuncia all’azione demolitoria quando questa miri a preservare il profilo competitivo dell’impresa.
Poiché il ricorso fa valere un interesse pretensivo della società nell’esercizio dell’attività d’impresa, qualsiasi sentenza sarebbe inutiliter data, producendo effetti verso un soggetto ormai inesistente. Nulla esclude che gli ex soci possano in futuro presentare una nuova istanza in proprio, ma ciò involge un interesse ontologicamente diverso.
In conclusione il giudizio è definito ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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