Silenzio sull’accesso documentale al concorso PNRR e obbligo di ostensione (TAR Campania n. 3346 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’Amministrazione su un’istanza di accesso documentale, proposta ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e funzionale alla tutela di posizioni giuridiche soggettive, integra illegittimità e impone al giudice l’ordine di esibizione e rilascio della documentazione richiesta. L’obbligo di ostensione non si arresta dinanzi al divieto di elaborazione dati quando il documento è specificamente individuato mediante il riferimento all’atto o al provvedimento cui accede. Il mancato riscontro all’istanza, protratto anche dopo un’ordinanza istruttoria del giudice, consolida la qualificazione del silenzio in termini di diniego illegittimo.
Il Fatto
La ricorrente, candidata idonea non vincitrice in una procedura concorsuale per l’accesso ai ruoli del personale docente, ha presentato il 19 dicembre 2025 istanza di accesso documentale all’U.S.R. Campania. L’istanza aveva ad oggetto l’elenco dei candidati vincitori e idonei che avevano rinunciato all’assunzione, gli atti con cui l’Ufficio aveva preso atto delle rinunce, i provvedimenti di scorrimento della graduatoria e lo stato aggiornato della stessa, con specifico riferimento alle attività consequenziali alla sentenza con cui la Sezione aveva accertato l’illegittimità delle graduatorie per erronea quantificazione delle riserve.
Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego. Le Amministrazioni intimate si sono costituite con memoria di stile, senza offrire alcun riscontro nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che l’Amministrazione non ha dato alcun riscontro all’istanza di accesso, neppure dopo l’adozione di un’ordinanza istruttoria con cui la Sezione aveva chiesto una documentata relazione di chiarimenti sull’accoglimento o sul diniego dell’accesso.
Il silenzio serbato dall’U.S.R. Campania, in quanto riferito a un’istanza funzionale alla tutela di posizioni giuridiche soggettive della ricorrente, si connota come illegittimo. Il Collegio ha valorizzato un elemento di comparazione interna: in altri ricorsi analoghi pendenti dinanzi alla stessa Sezione, l’Amministrazione aveva fornito risposta, sia pure non integralmente satisfattiva. La mancata risposta nel caso di specie resta dunque priva di giustificazione.
Ne è derivato l’ordine, rivolto all’Amministrazione scolastica, di esibire e rilasciare copia della documentazione richiesta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, previo pagamento dei relativi diritti. L’ordine comprende anche i documenti attestanti le attività consequenziali adottate per dare esecuzione alla sentenza della Sezione sulle graduatorie.
Su quest’ultimo punto il Tribunale ha precisato che la relativa richiesta è compresa nell’istanza del 19 dicembre 2025 e va intesa come volta all’ostensione degli ulteriori provvedimenti, ove esistenti, con cui l’Ufficio ha dato esecuzione alla decisione. I documenti risultano specificamente individuati proprio mediante il riferimento all’ottemperanza, con la conseguenza che va escluso il divieto di elaborazione dati in capo alla P.A.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’U.S.R. Campania, in solido, con condanna al pagamento di € 1.500,00 oltre accessori, attribuzione ai difensori antistatari ex art. 93 c.p.c. e rifusione del contributo unificato. Compensazione integrale rispetto alle altre Amministrazioni resistenti.
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Nota della Redazione
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