Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Toscana n. 1488 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, Sezione lavoro, che abbia riconosciuto il diritto alla carta docente è fondato quando l’Amministrazione non dimostri l’avvenuto adempimento. È irrilevante la mancata corresponsione al difensore antistatario delle spese di lite, perché il difensore distrattario è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e nomina il Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Il Fatto

Il Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, con sentenza n. 812/2024 del 20 novembre 2024, accertava e dichiarava il diritto del ricorrente a ottenere la carta docente, per l’importo di euro 500,00 annui e per gli anni scolastici indicati in sentenza, condannando il Ministero dell’istruzione e del merito a metterla a disposizione, oltre alle spese di giudizio attribuite al procuratore antistatario.

La sentenza, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato come da certificazioni di cancelleria, non veniva eseguita. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta. L’Amministrazione si costituiva con comparsa di forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il ricorso è fondato e va accolto. Non risulta dimostrata in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto al ricorrente. L’Amministrazione non ha provato l’avvenuto adempimento dell’obbligo nascente dal giudicato.

Il TAR dichiara irrilevante l’eventuale mancata corresponsione al difensore antistatario delle spese di lite. Richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, si instaura un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza in sede di giudizio amministrativo, come affermato da TAR Campania, Napoli, sez. VI, n. 5192 del 2022, TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 2491 del 2021 e TAR Emilia-Romagna, Parma, n. 79 del 2020.

La corresponsione delle somme non trova ostacolo normativo, essendo il titolo esecutivo notificato all’organo competente alla liquidazione e essendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, terzo comma, del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.

Non essendo conclusa l’attività di esecuzione, il ricorso per ottemperanza va accolto e va dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo al ricorrente la carta docente con le modalità indicate in sentenza. All’Amministrazione è assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il caso di inutile decorso, il Collegio nomina Commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, o un suo sostituto, che provvede nel successivo termine di 60 giorni, valendosi se del caso del pagamento in “conto sospeso” previsto dall’art. 14, secondo comma, del d.l. n. 669/1996.

Il Collegio ordina inoltre la corresponsione di interessi e rivalutazione ai sensi dell’art. 112, terzo comma, cod. proc. amm., nei limiti dell’art. 22, trentaseiesimo comma, della legge n. 724/1994, dal passaggio in giudicato fino all’effettivo pagamento. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre IVA e CAP, in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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