Interdittiva antimafia e giudicato: tutela cautelare e risoluzione convenzioni PNRR (TAR Puglia n. 314 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza del giudicato di annullamento di una precedente interdittiva antimafia, fondata sugli stessi elementi posti a base del provvedimento successivo, è circostanza che, pur imponendo un approfondimento in sede di merito circa gli effetti caducatori, integra il fumus boni iuris richiesto per la concessione della tutela cautelare. La sussistenza del periculum in mora è ravvisabile nelle notevoli ripercussioni economiche derivanti dall’esecuzione degli atti di revoca di benefici e di risoluzione di convenzioni, conseguenti all’adozione dell’interdittiva. La camera di consiglio può riservare al merito l’indagine sugli effetti della pronuncia di annullamento, disponendo comunque la sospensione degli atti lesivi.

Il Fatto

Il ricorrente, imprenditore, impugnava l’interdittiva antimafia adottata nei suoi confronti dalla Prefettura il 14 luglio 2025, nonché gli atti a essa presupposti. Il provvedimento si fondava, in larghissima misura, sugli stessi elementi posti a base di una precedente interdittiva del 20 ottobre 2023, che era stata annullata dal TAR con sentenza del 2025, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza dell’8 aprile 2026. Con motivi aggiunti, il ricorrente impugnava altresì i successivi provvedimenti del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) di risoluzione di una convenzione e di revoca di provvedimenti di ammissione a benefici PNRR per l’installazione di impianti fotovoltaici, conseguenti all’interdittiva, chiedendo la sospensione dell’efficacia di questi ultimi atti.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia premette che l’interdittiva impugnata con il ricorso introduttivo si fonda sugli stessi elementi di quella del 2023, annullata con sentenza passata in giudicato. Il Collegio ritiene di dover riservare al merito della controversia l’indagine relativa agli effetti caducatori della pronuncia del Consiglio di Stato sulla nuova interdittiva. Ciò in quanto la questione richiede un approfondimento che non si addice alla fase cautelare.

Ciononostante, il Tribunale ravvisa la sussistenza del fumus boni iuris, seppur non esaminato nel merito, in ragione della rilevanza del giudicato formatosi sull’interdittiva “primigenia”. Tale circostanza, unitamente alla sostanziale identità degli elementi fondanti i due provvedimenti, rende il ricorso assistito da sufficienti profili di fondatezza ai fini della tutela incidentale.

Quanto al periculum in mora, il Collegio lo ritiene sussistente in considerazione delle notevoli ripercussioni economiche connesse all’esecuzione degli atti impugnati con i motivi aggiunti, ossia la risoluzione della convenzione e la revoca dei provvedimenti di ammissione a benefici PNRR, che comporterebbero la restituzione di somme e l’interruzione dell’attività di impresa.

Alla luce di tali motivazioni, la domanda cautelare è accolta limitatamente agli atti impugnati con i motivi aggiunti, con sospensione della loro efficacia e fissazione dell’udienza pubblica di merito. Le spese della fase sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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