Quote di genere e sorteggio nel collegio dei revisori (TAR Sardegna n. 540 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La quota di genere nella procedura di nomina del collegio dei revisori dei conti, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è soddisfatta dalla presenza di almeno un candidato per genere nella rosa dei cinque nominativi da sorteggiare, in applicazione dell’art. 36, c. 11, l.r. Sardegna n. 2/2016 e della deliberazione di giunta regionale n. 14/35 del 2016. Il meccanismo per cui si intendono nulle le estrazioni del terzo componente dello stesso genere assicura la presenza di entrambi i generi nel collegio, senza richiedere la presenza di due candidati del medesimo genere nella rosa. L’eventuale esclusione di un candidato dalla rosa comporta l’inserimento del primo dei non sorteggiati secondo l’ordine di votazione. L’impugnazione di atti non provvedimentali è inammissibile, come lo è la doglianza il cui accoglimento non recherebbe alcun vantaggio al ricorrente.
Il Fatto
La ricorrente, iscritta all’elenco dei revisori dei conti della Regione Sardegna in fascia 2, impugnava la deliberazione con cui il Consiglio comunale di Cagliari aveva nominato il collegio dei revisori per il triennio 2025-2028. La procedura, svoltasi in due fasi (votazione per la rosa dei cinque candidati ed estrazione a sorte), aveva visto la rinuncia di una candidata sorteggiata, iscritta alla fascia 1 e non alla fascia 2. L’amministrazione, dopo l’avvio di un procedimento di autotutela, aveva provveduto allo scorrimento della rosa, nominando la candidata dello stesso genere della rinunciataria.
La ricorrente — settima in ordine di votazione — censurava il mancato inserimento del proprio nominativo nell’urna in luogo della candidata rinunciataria, per assicurare la doppia presenza di genere nella rosa, chiedendo l’annullamento degli atti e la propria nomina.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo, ritenendo non fondata la tesi della ricorrente secondo cui la quota di genere imporrebbe la presenza di due candidati dello stesso genere nella rosa. Dal combinato disposto dell’art. 36, c. 11, l.r. n. 2/2016 e dell’art. 3 dell’allegato alla delibera di giunta regionale n. 14/35 del 2016, la Corte ha desunto che la quota è assicurata da almeno una presenza per genere nella rosa dei cinque nominativi, essendo dichiarate nulle solo le estrazioni del terzo componente dello stesso genere.
Nel caso concreto, espunto il nominativo della candidata rinunciataria, la rosa avrebbe comunque garantito la presenza di una candidata di genere femminile; al suo posto sarebbe entrato il candidato sesto in ordine di votazione, restando esclusa la ricorrente, settima classificata, che non avrebbe comunque potuto partecipare al sorteggio.
Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ne ha dichiarato l’inammissibilità con riferimento all’impugnazione della nota priva di natura provvedimentale e della procedura di scorrimento, il cui eventuale accoglimento non avrebbe arrecato alcun vantaggio alla ricorrente, non avendo essa impugnato ab origine la prima fase della procedura. Ha infine respinto le restanti censure, tra cui quella di illegittimità derivata e quella della mancata conclusione del procedimento di autotutela, da denunciarsi con ricorso avverso il silenzio.
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Nota della Redazione
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