Disciplinare per procedura comparativa su concessione demaniale marittima: rigetto cautelare per assenza di pregiudizio grave e irreparabile (TAR Abruzzo n. 3 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di sospensione cautelare dell’efficacia di un disciplinare di gara, ai sensi degli artt. 55 e 57 c.p.a., deve essere respinta quando non sussiste il requisito del pregiudizio grave e irreparabile, in quanto la procedura comparativa, cui il provvedimento accede, si trova ancora nella fase iniziale e risultano aperti i termini per la presentazione delle offerte. L’assenza dell’elemento del fumus boni iuris può essere assorbita dalla carenza del requisito del periculum in mora, che costituisce presupposto autonomo e indefettibile per la concessione della tutela cautelare avverso atti prodromici di una procedura ad evidenza pubblica.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore cantieristico, ha impugnato dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, il disciplinare di una procedura comparativa, indetta ai sensi dell’art. 37 cod. nav., per il rilascio di una concessione demaniale marittima insistente nel porto di Ortona. Con il ricorso, la ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’atto del 24 novembre 2025, deducendo la lesività del disciplinare rispetto alla propria posizione di operatore interessato alla procedura.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e la Capitaneria di Porto di Ortona, nonché la società controinteressata, che hanno contestato la fondatezza delle doglianze e l’esistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza incidentale. La camera di consiglio è stata fissata per la trattazione dell’istanza cautelare.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha incentrato la propria valutazione esclusivamente sul requisito del pregiudizio grave e irreparabile, richiesto dagli artt. 55 e 57 c.p.a. per la concessione della misura cautelare, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso.
Ad avviso del Tribunale, la società ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un danno grave e irreparabile discendente dall’esecuzione del disciplinare impugnato. A fondamento di tale conclusione, il Collegio ha rilevato che la procedura comparativa è ancora alle battute iniziali e che risultano aperti i termini per la presentazione delle offerte: in tale fase, gli effetti lesivi lamentati dalla ricorrente non sono attuali, né immediatamente produttivi di un pregiudizio concreto.
La natura prodromica dell’atto impugnato rispetto alla gara e la mancata attualità del danno hanno quindi condotto al rigetto della domanda cautelare, assorbendo ogni altra considerazione in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris. Il Tribunale ha, infine, compensato le spese della fase cautelare tra le parti, in ragione della natura della decisione e dell’assenza di soccombenza virtuale.
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Nota della Redazione
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