Fascia di rispetto stradale e condono: vincolo sopravvenuto e giudizio sulla sicurezza (C.G.A.R.S. n. 263 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio nella Regione Siciliana, l’art. 23, comma 8, della l.r. Sicilia n. 37/1985 consente la sanatoria delle costruzioni ricadenti nelle fasce di rispetto stradali di cui al d.m. n. 1404/1968, sempreché gli enti preposti alla tutela della viabilità accertino che esse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico. Il vincolo di inedificabilità della fascia di rispetto stradale ha carattere assoluto e impedisce il rilascio del condono quando sia anteriore alla realizzazione dell’opera abusiva. Solo ove il vincolo sia sopravvenuto all’abuso la sanatoria è ammessa, previa acquisizione del parere sulla sicurezza del traffico. Il concetto di minaccia non richiede la dimostrazione di un pericolo già verificatosi, essendo sufficiente uno stato di fatto serio e ragionevolmente credibile.

Il Fatto

Una proprietaria presentava istanza di nulla osta in sanatoria per un immobile sito nel Comune di Alcamo, ricadente nella fascia di rispetto stradale. L’ANAS denegava il nulla osta, rilevando che la distanza in proiezione orizzontale tra il confine e il fabbricato era pari a metri 12,70, inferiore alla distanza minima di metri 30, posta a protezione del nastro stradale.

Il TAR Sicilia respingeva il ricorso e condannava la ricorrente alle spese. La proprietaria proponeva appello al C.G.A.R.S., deducendo la violazione dell’art. 23, comma 8, della l.r. Sicilia n. 37/1985, il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché il travisamento dei presupposti di fatto.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio richiama la propria giurisprudenza e distingue nettamente due regimi. Da un lato, i vincoli posti a tutela della sicurezza stradale, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, che nella fascia di rispetto autostradale impongono un vincolo di inedificabilità assoluta, prescindendo dalle caratteristiche dell’opera. Dall’altro, la normativa sulle fasce di rispetto stradale di cui al d.m. n. 1404/1968, attuativa della disciplina urbanistica e riconducibile alla competenza regionale, che non preclude il condono ma lo subordina al giudizio degli enti preposti alla viabilità.

La Corte precisa che tale seconda disciplina opera solo quando il vincolo stradale sia sopravvenuto all’abuso, richiamando l’art. 32, comma 2, lettera c), della l. n. 47/1985. Ove invece il vincolo sia anteriore alla realizzazione dell’opera, ricorre l’ipotesi dell’art. 33 della l. n. 47/1985 e la sanatoria è esclusa.

Nel caso concreto il fabbricato ricade nella fascia di rispetto della S.S. 731, a metri 19,30 dal nastro stradale e a metri 12,70 dalle pertinenze ANAS, ed è stato realizzato dopo l’imposizione del vincolo. Il richiamo del primo giudice alla giurisprudenza sulla fattispecie non integra un inammissibile ampliamento della motivazione, ma delimita l’ambito della controversia.

Il provvedimento di diniego contiene una valutazione specifica dello stato dei luoghi e le ragioni del rigetto sono percepite e prive di mende logiche. Il concetto di minaccia alla sicurezza del traffico rimanda a uno stato di fatto serio e credibile, che non esige la prova di un pericolo già verificatosi. Irrilevante è la sopraelevazione del fabbricato, poiché le distanze vanno rispettate anche per costruzioni a livello diverso dalla sede stradale. Quanto alle osservazioni endoprocedimentali, esse furono oggetto di ulteriore valutazione e non ne è richiesta l’analitica confutazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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