Accertamento compatibilità paesaggistica: illegittimo il parere che non motiva sul fatto (TAR Toscana n. 1435 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere vincolante con cui la Soprintendenza dichiari l’inapplicabilità del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004 in materia di attività estrattiva è illegittimo per difetto di motivazione quando si limiti a richiamare per relationem una nota interpretativa generale del Ministero, omettendo di accertare se l’abuso concretamente realizzato abbia o meno creato superfici utili o volumi. La motivazione per relationem ex art. 3, comma 3, legge n. 241/1990 è ammissibile, ma l’atto richiamato deve essere idoneo a esplicitare anche i presupposti di fatto della determinazione. Il parere endoprocedimentale che provoca un arresto procedimentale è immediatamente impugnabile, ma non deve essere preceduto dal preavviso di rigetto, che accede solo al provvedimento conclusivo dell’autorità preposta al vincolo.
Il Fatto
Una società titolare di concessione estrattiva per una cava ricadente nel territorio di un Comune toscano, in area contigua a un parco regionale, presenta istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004 per uno sconfinamento posto in essere dai precedenti gestori rispetto al piano di coltivazione assentito.
La Soprintendenza competente, dopo una lunga interlocuzione procedimentale con richieste di integrazioni, nega l’avvio del procedimento richiamando una nota dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Cultura, secondo cui l’accertamento postumo sarebbe ammissibile solo in casi marginali, poiché l’escavazione di norma crea superfici utili o volumi. La società impugna dinanzi al TAR il parere e il pronunciamento ministeriale, deducendo difetto di motivazione, violazione dell’art. 167, comma 4, lett. a), omessa comunicazione dei motivi ostativi e carenza di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal parco regionale: l’ente è competente all’adozione del provvedimento conclusivo sull’istanza e non è estraneo al giudizio. Nel merito, il TAR ritiene ammissibile l’impugnazione del parere della Soprintendenza, poiché l’atto consultivo, pur endoprocedimentale, è idoneo a provocare un arresto procedimentale nei confronti dell’istanza.
Il Collegio esclude però la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990. Il parere assolve a funzione consultiva e preparatoria del provvedimento finale, di competenza esclusiva dell’autorità preposta al vincolo; il preavviso di rigetto si colloca quindi solo nella fase conclusiva del procedimento. Sotto tale profilo le doglianze sono infondate.
Le censure sono invece accolte quanto al difetto di motivazione. Il richiamo per relationem alla nota ministeriale è ammissibile, ma l’atto richiamato non è idoneo a esplicitare i presupposti di fatto richiesti dall’art. 3 legge n. 241/1990. La nota non afferma l’automatica inammissibilità di ogni istanza in materia di escavazione: richiede di accertare, nel singolo caso, l’eventuale assenza di superfici utili o volumi, ipotesi compatibile con interventi estremamente contenuti.
La Soprintendenza avrebbe perciò dovuto valutare, con margini di discrezionalità e specifica motivazione, se l’abuso realizzato sulla cava fosse riconducibile all’art. 167, comma 4, lett. a), senza operare alcuna considerazione sul punto. Il parere è quindi annullato; le ulteriori censure restano assorbite. L’impugnazione della nota ministeriale è dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, stante l’annullamento del parere e la portata non vincolante della nota. Le spese sono compensate per la complessità della questione.
Nota della Redazione
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