Legittima l’ordinanza contingibile per la custodia dei cani aggressivi (TAR Toscana n. 1437 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il presupposto dell’ordinanza contingibile e urgente adottata a tutela dell’incolumità pubblica non risiede nel singolo episodio di aggressione, ma nella situazione di omessa custodia di animali di grossa taglia che ha reso possibile l’evento e che può ripetersi. L’esistenza di strumenti ordinari e tipizzati in materia di cani morsicatori non esclude il ricorso al potere extra ordinem, poiché i due piani concorrono e non si escludono. La legittimità della misura non richiede l’identificazione dello specifico animale coinvolto, quando la condotta di custodia sia riferibile unitariamente al proprietario. Ai fini dell’iscrizione nel registro dei cani morsicatori è sufficiente, in via alternativa, la morsicatura o l’aggressione.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di otto cani, impugna l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco di Fiesole gli ha imposto, per un anno, di condurre tutti gli animali con guinzaglio e museruola e di stipulare idonea polizza assicurativa per i danni a terzi. Il provvedimento muove da una nota dell’Azienda USL Toscana Centro del 26 agosto 2025, che riferisce di un episodio avvenuto il 29 luglio 2025 ai danni di una passante.

Il ricorrente deduce nove motivi: l’insussistenza della morsicatura, l’carenza dei requisiti di contingibilità e urgenza, l’esistenza di rimedi ordinari già previsti dalla normativa statale e regionale, il difetto di istruttoria, l’assenza di valutazione individualizzata dei cani, l’illegittimità dell’inserimento nel registro dei cani morsicatori, la lesione del diritto di proprietà e l’omesso accertamento comportamentale. L’Azienda USL eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce i fatti sulla base della querela sporta dalla vittima e del verbale di Pronto Soccorso, che diagnostica un “trauma policontusivo con morsi di cane” e prescrive terapia antitetanica. Da tali atti emerge che i cani, usciti dal cancello lasciato aperto, si sono avventati sulla persona lungo una via pubblica. Le censure che negano l’episodio e l’completezza dell’istruttoria risultano perciò smentite dalla documentazione in atti.

Il giudice chiarisce che il presupposto dell’ordinanza non è costituito dal solo episodio, ma dalla situazione di omessa custodia di cani di grossa taglia, fonte di pericolo immanente per la sanità e l’incolumità pubbliche. È a tale situazione che il Comune ha inteso porre rimedio, per evitare che altri passanti fossero aggrediti. Ne deriva l’integrazione del requisito della contingibilità e urgenza.

Quanto al profilo territoriale, la Corte esclude che l’episodio sia avvenuto all’interno di una proprietà privata: la querela colloca i fatti lungo una via percorribile da chiunque, all’altezza dell’abitazione del ricorrente. Irrilevante è poi l’eccezione sulla mancata identificazione dello specifico cane, poiché l’aggressione conclamata di più animali lasciati a se stessi giustifica una misura riferita a tutti i cani.

La disciplina speciale sui cani morsicatori e la pretesa necessità di accertamenti comportamentali non inficiano l’atto: si tratta di profili distinti, che concorrono con la necessità di misure urgenti di salvaguardia. Infine, la Corte rileva che l’ordinanza comunale non dispone l’inserimento nel registro, ma prende atto di quello già effettuato dall’Azienda USL ai sensi dell’art. 23, comma 7, L.R. n. 59/2009. Poiché il ricorso è stato notificato anche all’Azienda, la sua legittimazione passiva sussiste. Nel merito, l’art. 23, comma 1, L.R. n. 59/2009 richiede, in via alternativa, “le morsicature e le aggressioni di cani”: nel caso di specie vi è stata morsicatura e, comunque, pacifica aggressione. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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