Il proprietario incolpevole non è obbligato alla bonifica dei materiali di riporto (TAR Veneto n. 1670 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di bonifica di siti contaminati, l’acquirente di un’area che non abbia contribuito causalmente all’impiego di materiali (quali ceneri) nel sottofondo stradale, e che non abbia tenuto condotte commissive od omissive rimproverabili, deve essere qualificato come proprietario incolpevole, non gravato dagli obblighi sostanziali di bonifica. Il materiale impiegato come elemento strutturale di un’opera stradale, ormai stabilmente incorporato e confinato, non costituisce una fattispecie di abbandono di rifiuti ex art. 192 D.Lgs. n. 152/2006, ma un materiale di riporto. La sua gestione è ricondotta al procedimento di bonifica ex art. 242 D.Lgs. n. 152/2006, subordinata alla verifica del rischio sanitario-ambientale tramite analisi di rischio sito-specifica.
Il Fatto
Una società, proprietaria di uno stabilimento e di una strada di raccordo in un sito di interesse nazionale, impugnava gli atti con cui le Amministrazioni avevano qualificato come rifiuti le ceneri rinvenute nel sottofondo stradale, attribuendole la corresponsabilità per la loro presenza e imponendole la gestione. La società, acquirente dell’area nel 1996, sosteneva di non essere responsabile, essendo la strada stata realizzata anni prima da un’altra società. Il Tribunale, riuniti i ricorsi, disponeva una verificazione tecnica per accertare la natura dei materiali e la legittimità del loro impiego.
La Motivazione della Corte
Il TAR Veneto ha preliminarmente disposto l’estromissione dell’Istituto assicuratore, carente di legittimazione passiva non essendo impugnati atti a esso riferibili.
Nel merito, il Collegio ha escluso il difetto di motivazione dei provvedimenti per la parte relativa all’originaria proprietaria del fondo. La presentazione della domanda di concessione edilizia, con allegati gli elaborati progettuali che espressamente prevedevano l’impiego delle ceneri come sottofondo, dimostra la piena consapevolezza della soluzione tecnica, che non può configurarsi come attività meramente procedurale.
Diversa è la posizione dell’odierna ricorrente, qualificata come proprietario incolpevole. Il Tribunale ha accertato che la società ha acquistato nel 1996 una strada già ultimata, collaudata e funzionante, senza partecipare alle decisioni costruttive. Al momento dell’acquisto, le ceneri avevano perso la qualifica di rifiuto, essendo stabilmente incorporate nell’opera e assumendo la natura di materiale di riporto confinato. La mera conoscibilità dell’originario utilizzo non equivale alla consapevole acquisizione di un sito inquinato e non integra una condotta colposa che giustifichi l’imposizione di obblighi pubblicistici. Richiamando l’orientamento delle Adunanza Plenaria n. 21 del 25 settembre 2013 e n. 25 del 13 novembre 2013, il Collegio ha ribadito che l’obbligo di ripristino non si trasferisce automaticamente all’avente causa a titolo particolare, ma solo al successore universale. La ricorrente, avendo acquistato gli attivi tramite un contratto di cessione di beni, non è né avente causa dell’originaria proprietaria né successore universale della società incorporante, risultando altresì che le passività ambientali erano state contrattualmente poste a carico dei venditori.
Il Tribunale ha poi ritenuto infondate le censure sulla pretesa incompetenza del Ministero e sulla violazione dell’art. 239 D.Lgs. n. 152/2006. Tale norma esclude dalla bonifica l’abbandono di rifiuti, ma nel caso di specie, come emerso dalla verificazione, non si verte in una fattispecie di deposito incontrollato: le ceneri sono integrate nel corpo stradale e confinate tra il manto e strati argillosi impermeabili, senza riscontri di contaminazione delle falde. La questione non riguarda la gestione di un rifiuto, ma la disciplina di un materiale di riporto in un sito in bonifica, governata dall’analisi di rischio sito-specifica secondo le Linee Guida SNPA.
Proprio su quest’ultimo punto il Collegio ha rilevato il vizio istruttorio del provvedimento ministeriale, che ha omesso di verificare la natura dei materiali e la posizione di proprietario incolpevole della ricorrente. L’analisi di rischio, indispensabile per procedere alla bonifica, non può essere imposta alla società che non abbia contribuito alla contaminazione, gravando essa sul responsabile in ossequio al principio del “chi inquina paga”. I ricorsi sono stati accolti, con annullamento dei provvedimenti impugnati e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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