Foglio di via obbligatorio: il contratto di lavoro sopravvenuto non determina la sospensione cautelare (TAR Lazio n. 238 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare avverso il foglio di via obbligatorio di cui all’art. 2 d.lgs. n. 159/2011, l’archiviazione del procedimento penale sopravvenuta all’adozione del provvedimento non incide sulla legittimità dello stesso, potendo al più costituire presupposto per un’eventuale richiesta di riesame. La stipulazione di un contratto di lavoro subordinato successiva all’adozione e notificazione del provvedimento non assume rilievo ai fini della delibazione cautelare, ove il medesimo non sia stato portato a conoscenza dell’Amministrazione, alla quale spetta la valutazione della pericolosità sociale dell’istante, sindacabile in tale sede solo per palese irragionevolezza o erroneità.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, l’ordine di non far ritorno nel Comune di Terracina emesso dalla Questura di Latina in data 5 maggio 2026. A fondamento del ricorso, l’interessato deduceva l’insussistenza dei presupposti per l’adozione della misura, richiamando l’intervenuta archiviazione del procedimento penale, asseritamente disposta il 1° giugno 2026, e la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato che prevedeva lo svolgimento dell’attività lavorativa nel medesimo Comune, contratto anch’esso datato 1° giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto che, all’esame tipico della fase cautelare, non emergessero sufficienti elementi di favorevole apprezzamento dei motivi di censura. In particolare, il Collegio ha rilevato che le azioni poste in essere dal ricorrente in data 4 aprile 2026, poste a fondamento del provvedimento impugnato e non contestate nel loro materiale accadimento, erano state valutate dall’Amministrazione come idonee a configurare un pericolo per l’ordine pubblico. Tale valutazione, ha precisato il Tribunale, è rimessa all’Amministrazione e non risulta affetta da palese irragionevolezza o erroneità alla cognizione sommaria propria del giudizio cautelare.
Quanto all’archiviazione del procedimento penale, il TAR ha osservato come la stessa, oltre a non essere documentata, sarebbe sopravvenuta al provvedimento impugnato, essendo asseritamente disposta in data successiva. Tale circostanza, pertanto, non può spiegare alcuna rilevanza in ordine alla legittimità del provvedimento, potendo al più costituire il presupposto per un’eventuale richiesta di riesame. Il Collegio ha inoltre evidenziato che la valutazione di pericolosità sociale che sorregge il foglio di via obbligatorio è autonoma rispetto all’esito del procedimento penale.
Con riferimento al dedotto pregiudizio derivante dal contratto di lavoro subordinato, il Tribunale ha rilevato che il contratto risulta stipulato successivamente all’adozione e notificazione del provvedimento impugnato. In ogni caso, non constava che il contratto fosse stato portato a conoscenza dell’Amministrazione, la quale non aveva potuto tenerne conto neppure ai fini di un’eventuale modulazione degli effetti del provvedimento. Tale modulazione, ha precisato il TAR, costituisce onere del ricorrente richiederla all’Amministrazione stessa.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha respinto l’istanza cautelare, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di fase in favore delle Amministrazioni resistenti, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.