Revoca NCC: il vincolo di territorialità non richiede visibilità del servizio (TAR Abruzzo n. 256 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di territorialità cui è soggetta l’attività di noleggio con conducente non introduce un limite spaziale allo svolgimento del servizio, ma un vincolo funzionale di collegamento con il Comune che rilascia l’autorizzazione, realizzato attraverso la disponibilità giuridica della rimessa nel territorio comunale, l’inizio e il termine del servizio presso la rimessa o sede e il divieto di stazionamento su suolo pubblico per la ricerca dell’utenza. La mancata visibilità del servizio nel centro urbano non integra una violazione, costituendo il fisiologico effetto del corretto rispetto della disciplina di settore. La revoca dell’autorizzazione è affetta da difetto assoluto di attribuzione quando sia adottata da un organo gestionale privo di competenza, senza che la successiva delibera di mera “presa d’atto” della Giunta sia idonea a sanare il vizio, non avendo natura provvedimentale. La contestata inidoneità della rimessa già autorizzata, ove non faccia venir meno un requisito essenziale, non giustifica la revoca del titolo, potendo al più comportare misure di adeguamento o regolarizzazione.
Il Fatto
Un operatore economico, titolare di un’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente rilasciata dal Comune, vedeva disposta la revoca del titolo da parte del Responsabile dello SUAP. Il provvedimento, preceduto da un analogo atto ritirato in autotutela a seguito di ordinanza cautelare favorevole, si fondava sulla presunta violazione del vincolo di territorialità e sulla pretesa inidoneità della rimessa indicata in autorizzazione. Il ricorrente impugnava la revoca unitamente alla delibera di Giunta di mera “presa d’atto”, deducendo vizi di competenza, difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso ravvisando un difetto assoluto di attribuzione. Il Regolamento comunale attribuisce alla Giunta il potere di revoca, da esercitarsi con deliberazione previa consultazione delle organizzazioni di categoria. Tale previsione attiene alla distribuzione legale del potere e costituisce presidio di legalità sostanziale, non potendo essere derogata dall’organo gestionale. La successiva delibera di “presa d’atto” adottata dalla Giunta non ha natura provvedimentale, configurandosi come mera dichiarazione di scienza priva di effetti costitutivi e non è quindi idonea a sanare il vizio.
Nel merito, il Collegio ha chiarito che il vincolo di territorialità, secondo l’assetto delineato dalla l. n. 21/1992, non limita spazialmente l’attività di NCC. Esso si sostanzia nella disponibilità giuridica della rimessa, nell’inizio e termine del servizio presso la rimessa e nel divieto di stazionamento su suolo pubblico. La mancata visibilità del servizio nel centro urbano e la circostanza che alcuni esercenti non ne avessero conoscenza non integrano violazioni, ma rappresentano la fisiologica conseguenza del corretto svolgimento dell’attività, che si rivolge a un’utenza specifica che prenota presso la sede o la rimessa, anche mediante strumenti tecnologici.
Quanto alla rimessa, la disponibilità giuridica era pacifica, l’utilizzo era stato verificato dalla Polizia Locale e la stessa costituiva sede operativa dell’impresa. L’Amministrazione non aveva accertato un mancato utilizzo, ma aveva contestato ex post l’idoneità di un locale già autorizzato, in contraddizione con il proprio precedente operato. Tale contestazione, basata su rilievi generici, non integra una causa tipica di revoca, potendo al più giustificare misure di adeguamento. Il Tribunale ha precisato che la disciplina non richiede locali con particolari requisiti strutturali, potendo la raccolta delle prenotazioni avvenire anche tramite strumenti tecnologici.
La sentenza ha quindi annullato i provvedimenti impugnati, condannando il Comune alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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