Varianti in corso d’opera non dichiarate nello stato finale e demolizione (TAR Toscana n. 1433 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi realizzati in parziale difformità dal titolo, la mancata rappresentazione delle modifiche nello stato finale dell’opera, da depositarsi ai sensi dell’art. 143, comma 3, l.r. Toscana n. 65/2014, osta al riconoscimento postumo delle stesse come varianti in corso d’opera non sanzionabili ai sensi dell’art. 211, comma 1, l.r. n. 65/2014. Il conseguente esito demolitorio è legittimo. La motivazione per relationem è ammessa quando gli atti richiamati siano indicati e resi accessibili, non essendo necessaria la loro notifica. Le tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001, come novellate dal d.l. n. 69/2024, non si applicano ai provvedimenti adottati prima dell’entrata in vigore della novella, in forza del principio del tempus regit actum.
Il Fatto
La società ricorrente ha realizzato nel territorio comunale un complesso immobiliare di dodici unità abitative. In corso di costruzione sono state introdotte modifiche rispetto al permesso di costruire n. 700/2001: paretine di disimpegno non eseguite, finestre e infissi spostati, scale e aperture difformi, locali ricavati nei garage, manufatti leggeri nelle corti di pertinenza. I due proprietari di altrettante unità hanno proposto istanza di sanatoria, definita con diniego.
Con ordinanza n. 277 del 20 maggio 2021 il dirigente comunale ha ingiunto la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 206, comma 1, l.r. Toscana n. 65/2014. La società e i due proprietari hanno impugnato il provvedimento davanti al TAR Toscana con tre motivi, incentrati sulla genericità della descrizione delle difformità, sulla loro riconducibilità a varianti in corso d’opera o a opere irrilevanti, e sull’asserita omessa notifica del diniego di sanatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che i ricorrenti, nella memoria di replica, hanno preso atto del perfezionamento della notifica del diniego di sanatoria, ammettendo di averne perso traccia per propria colpa. Da qui la improcedibilità parziale della domanda per sopravvenuta carenza di interesse sul terzo motivo.
Il primo motivo è respinto. L’ordinamento consente la motivazione per relationem ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 241/1990, a condizione che gli atti richiamati siano indicati e resi disponibili. Non sussiste l’obbligo di notificarli, essendo sufficiente la possibilità per l’interessato di prenderne visione, richiederne copia e produrli in giudizio. I ricorrenti non si sono attivati per acquisire le planimetrie con i rilievi della polizia municipale: la mancata conoscenza è imputabile a colpevole inerzia. Del resto, la loro capacità di confutare nel merito le contestazioni dimostra l’effettiva conoscenza delle opere abusive.
Il secondo motivo è infondato. L’art. 143, comma 3, l.r. n. 65/2014 impone il deposito dello stato finale dell’opera come effettivamente realizzata; l’art. 211, comma 1, esclude la demolizione per le varianti in corso d’opera solo a condizione che ricorrano tutti i presupposti dell’art. 143. Nella dichiarazione di fine lavori del 5 dicembre 2011 i firmatari hanno attestato la corrispondenza delle opere al titolo edilizio, sicché le difformità non possono essere riconosciute postume come varianti.
Non coglie nel segno il richiamo all’art. 136, comma 6, l.r. n. 65/2014: l’omissione non rileva quale violazione dell’obbligo di comunicazione di inizio lavori, ma quale mancato assolvimento dell’onere della prova sull’origine delle difformità, con conseguenze di tipo decadenziale. Parimenti indimostrata è l’irrilevanza edilizia dei manufatti in legno, non essendo provato il rispetto delle condizioni dell’art. 137 l.r. n. 65/2014.
Quanto alle tolleranze costruttive del novellato art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001, il giudice amministrativo ha chiarito che esse non possono essere esaminate per scrutinare la legittimità di provvedimenti anteriori alla novella, in applicazione del principio del tempus regit actum, restando salva la verifica amministrativa su iniziativa dell’interessato. Il ricorso è quindi in parte improcedibile e in parte respinto, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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