Parere del Comitato di verifica illegittimo se trascura le mansioni effettive (TAR Toscana n. 1364 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione procedente, è illegittimo per difetto di motivazione quando omette di valutare le mansioni effettivamente svolte dal dipendente. Se l’attività lavorativa concretamente espletata, per le sue caratteristiche oggettive, è astrattamente idonea a determinare l’insorgenza dell’infermità denunciata, il Comitato deve pronunciarsi specificamente su di essa, non potendo limitarsi a considerare una diversa e più modesta mansione. L’omesso preavviso di rigetto non vizia il provvedimento, di natura vincolata, né si applica l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 a un procedimento disciplinato analiticamente dal d.P.R. n. 461/2001 e di natura previdenziale. L’accertamento medico-legale della Commissione medica ospedaliera è espressione di discrezionalità tecnica e il sindacato del giudice resta limitato alla manifesta irragionevolezza o al palese travisamento dei fatti.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato in servizio di vigilanza stradale, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia discale e la concessione dell’equo indennizzo, ai sensi del d.P.R. n. 461/2001.

La Commissione medica ospedaliera ha diagnosticato l’infermità, ascrivendola alla tabella B del d.P.R. n. 915/1978. Il Comitato di verifica per le cause di servizio ha reso parere negativo, ritenendo il dipendente prevalentemente addetto a mansioni di operatore di sala radio, non significative rispetto all’insorgenza della patologia, e qualificando l’infermità come dovuta a fatti dismetabolico-degenerativi legati all’età. Il Ministero dell’Interno ha quindi rigettato l’istanza. Il dipendente ha impugnato il decreto di rigetto e gli atti presupposti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente respinto la censura di violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il parere del Comitato di verifica è obbligatorio e vincolante, sicché il provvedimento finale ha natura vincolata e l’eventuale partecipazione dell’interessato non potrebbe mutarne il contenuto. Il preavviso di rigetto non è peraltro richiesto nei procedimenti previdenziali e assistenziali, né la disciplina speciale del d.P.R. n. 461/2001 consente di applicare l’ultimo periodo dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.

È stato invece accolto il motivo sulla genericità e illogicità della motivazione del parere negativo. Il Comitato ha fondato il proprio giudizio sul presupposto che il dipendente svolgesse prevalentemente attività di operatore di sala radio, senza attribuire alcun rilievo all’attività di vigilanza stradale, attestata dalla scheda informativa del Comandante di reparto e dalle note integrative prodotte.

Dalla documentazione emerge che l’attività prevalente nel periodo di riferimento era quella esterna, con uso protratto di autoveicoli e motoveicoli. Tale mansione, per le sue oggettive caratteristiche e per le sollecitazioni biomeccaniche sulla colonna vertebrale, è astrattamente idonea a determinare l’insorgenza della patologia ortopedica denunciata e doveva essere oggetto di specifica valutazione, risultando invece completamente trascurata.

Il Collegio ha invece giudicato priva di pregio la doglianza sull’ascrizione della patologia alla tabella B. L’accertamento della Commissione medica è espressione di discrezionalità tecnica e il sindacato giurisdizionale è limitato alla manifesta irragionevolezza, al palese travisamento dei fatti o all’evidente illogicità dei criteri seguiti. Il richiamo alla perizia di parte, che proponeva l’ascrizione alla tabella A, è stato qualificato come inammissibile tentativo di sostituire le valutazioni dei consulenti a quelle dell’organo competente.

Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti indicati, con annullamento del decreto di rigetto e del parere del Comitato, che dovrà rideterminarsi tenendo conto delle mansioni effettivamente espletate. Le spese sono state poste a carico delle Amministrazioni soccombenti, con distrazione a favore dei difensori antistatari; respinta la domanda per lite temeraria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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