Sei scatti stipendiali e termine non decadenziale per il TFS del personale di polizia (TAR Basilicata n. 104 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, l’unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita è l’ente previdenziale gestore, già INPDAP, oggi INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, che ne cura la liquidazione e il pagamento sulla base dei dati trasmessi dall’amministrazione datrice di lavoro, con conseguente sua legittimazione passiva rispetto all’azione di accertamento del diritto alla riliquidazione. L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21, comma 1, della legge n. 232/1990, riconosce al personale delle forze di polizia che cessi dal servizio su domanda, avendo compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, il diritto a sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,50%, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento a riposo, previsto dal comma 2 della medesima disposizione, non ha natura decadenziale, essendo funzionale alla sola decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina i sei scatti ai soli fini pensionistici e non incide sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, che per il personale delle forze di polizia resta regolato dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come confermato dall’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha impugnato il prospetto di liquidazione dell’indennità di buonuscita, lamentando la mancata inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Al momento della cessazione dal servizio, avvenuta a domanda, aveva superato i 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di servizio utile. Il ricorso è stato depositato il 19 maggio 2025 avverso il prospetto INPS dell’8 ottobre 2024. L’Istituto si è costituito eccependo il difetto di legittimazione passiva, l’inapplicabilità del beneficio in caso di cessazione a domanda e la natura decadenziale del termine del 30 giugno previsto dalla norma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, osservando che in materia di TFS dei dipendenti pubblici l’unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità è l’ente previdenziale gestore, quale ordinatore secondario di spesa. La circostanza che l’amministrazione di appartenenza abbia predisposto un progetto di liquidazione ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 1032/1973 non elide la legittimazione dell’Istituto, che è il soggetto tenuto al pagamento e all’eventuale riliquidazione.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato i propri precedenti conformi, affrontando i medesimi argomenti difensivi. La norma istitutiva dei sei scatti, originariamente prevista per determinate categorie di personale, è stata disciplinata per le forze di polizia dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che ne ha esteso il beneficio anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il d.lgs. n. 66/2010, all’art. 1911, comma 3, ha confermato la perdurante vigenza di tale regime ai soli fini del trattamento di fine rapporto.
Quanto all’eccezione fondata sull’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, la Corte ha chiarito che tale disposizione disciplina l’attribuzione degli scatti in aggiunta alla base pensionabile, riferendosi esclusivamente ai fini pensionistici. Essa non incide sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, che per il personale delle forze di polizia rimane regolato dalla normativa speciale, con la conseguenza che il diritto al beneficio non può essere negato in caso di cessazione a domanda.
Sul termine del 30 giugno, il Collegio ha ribadito, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato e del C.G.A.R.S., che la disposizione va letta in combinato disposto con il comma 3, che fissa la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo alla domanda. Il termine incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di quiescenza, ma non integra una decadenza dal diritto, pena una irragionevole disparità di trattamento in assenza di un fondamento testuale chiaro ed univoco.
Il ricorso è stato accolto, con accertamento del diritto del ricorrente a percepire i benefici economici di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e con condanna dell’Amministrazione a rideterminare l’indennità di buonuscita, oltre alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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