Esclusione dal territorio urbanizzato e affidamento sulla vocazione edificatoria (TAR Toscana n. 1365 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le scelte di delimitazione del territorio urbanizzato costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnico-politica, sindacabili in sede giurisdizionale solo per palese illogicità o irragionevolezza ictu oculi. Ai fini dell’art. 4 della legge regionale n. 65/2014 rileva la consistenza oggettiva del contesto, non la causa per cui un’area sia rimasta inedificata. Né la servitù di passo riconosciuta dal Comune né un diniego di permesso di costruire rimasto privo di giudicato di annullamento integrano un’aspettativa qualificata alla conservazione della vocazione edificatoria, idonea a imporre un onere motivazionale rafforzato.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di terreni edificabili secondo il previgente regolamento urbanistico, avevano ottenuto dal Comune la costituzione di una servitù di passo carraio e pedonale, a fronte del pagamento di un’indennità, per superare l’interclusione rispetto alla viabilità pubblica. Il successivo diniego di permesso di costruire, opposto nel 2017, veniva annullato in primo grado da questo Tribunale.

Nelle more, il Comune adottava e approvava il nuovo piano strutturale, che escludeva l’area dal perimetro del territorio urbanizzato classificandola come rurale. Respinte le osservazioni, i proprietari impugnavano gli atti di approvazione. Nelle more del giudizio, il Consiglio di Stato accoglieva l’appello del Comune e respingeva il ricorso avverso il diniego edilizio; sopravvenivano poi la variante generale al piano strutturale e il piano operativo comunale, impugnati con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che l’approvazione della variante generale ha integralmente novato la fonte del rapporto controverso, confermando le previsioni già contestate. Il ricorso introduttivo è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre le censure si trasferiscono sui motivi aggiunti.

Nel merito, il Tribunale richiama l’art. 4 della legge regionale n. 65/2014, che definisce il territorio urbanizzato attraverso criteri oggettivi e ne esclude le aree rurali intercluse con potenziale continuità ambientale e paesaggistica rispetto alle aree periurbane. La valutazione dell’Amministrazione è espressione di discrezionalità e di merito, sindacabile solo per figure sintomatiche di eccesso di potere.

La documentazione di causa dimostra che il terreno è solo in minima parte adiacente all’edificato esistente, mentre per la maggior parte confina con un’ampia area inedificata: si tratta dunque di spazio non intercluso, in continuità con il contesto rurale. I ricorrenti non hanno allegato elementi idonei a dimostrare l’illogicità della delimitazione.

Quanto all’affidamento, la Corte ricorda l’orientamento consolidato secondo cui le scelte di pianificazione non sono vincolate dalle destinazioni più favorevoli dei previgenti strumenti, salvo che queste si siano concretizzate in un piano attuativo approvato o convenzionato, oppure in presenza di giudicati di annullamento di dinieghi edilizi. Nel caso concreto nessuna di tali ipotesi ricorre: la servitù di passo non basta a fondare l’aspettativa, e il diniego di permesso di costruire è stato definitivamente confermato, senza alcun giudicato di annullamento.

I motivi aggiunti avverso la variante sono quindi respinti nel merito. Il rigetto travolge, per invalidità derivata, anche le censure rivolte al piano operativo, che confermava la classificazione dell’area come rurale. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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