Sospensione della licenza ex art. 100 T.U.L.P.S. e finalità preventiva (TAR Toscana n. 1336 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere attribuito dall’art. 100 r.d. n. 773 del 1931 al Questore di sospendere la licenza di un pubblico esercizio ha natura tipicamente preventiva e cautelare, a tutela anticipata della sicurezza e dell’ordine pubblico. Ai fini dell’adozione della misura è sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la pubblica sicurezza, senza che occorra l’accertamento della colpa del titolare dell’esercizio. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alla manifesta irragionevolezza della valutazione discrezionale. La somministrazione di bevande alcoliche a minori e la presenza di addetti alla sicurezza non iscritti nell’apposito registro prefettizio integrano violazioni degli obblighi del gestore idonee, anche isolatamente considerate, a legittimare la sospensione.
Il Fatto
Il Questore di Lucca disponeva la sospensione per sette giorni, ai sensi dell’art. 100 r.d. n. 773 del 1931, dell’autorizzazione all’attività di trattenimento danzante di un locale gestito dalla società ricorrente. La misura si fondava su due episodi constatati dal personale della locale Stazione dei Carabinieri: la somministrazione di bevande alcoliche a una minorenne, scontri tra gruppi di giovani e la presenza di due addetti alla sicurezza non iscritti nell’elenco prefettizio; e, in un secondo momento, l’arresto di una ragazza in stato di intossicazione alcolica e da oppiacei, con il ferimento di quattro militari intervenuti.
La società impugnava il provvedimento pur dopo aver scontato il periodo di sospensione, deducendo l’interesse all’annullamento per il rischio di revoca della licenza in caso di ripetizione dei fatti. Proponeva censure di difetto di motivazione e istruttoria, violazione del principio di proporzionalità e travisamento dei fatti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama le proprie precedenti decisioni del 18 marzo 2025, n. 488 e del 15 maggio 2025, n. 908, rese su violazioni analoghe della stessa ricorrente e relative a precedenti sospensioni. Gli episodi posti a fondamento della misura risultano numerosi e di particolare gravità, dunque pienamente riconducibili alle ipotesi dell’art. 100 r.d. n. 773 del 1931.
Secondo la costante giurisprudenza, il potere in esame persegue un obiettivo di prevenzione e di tutela anticipata della pubblica sicurezza: è sufficiente il mero pericolo per la sicurezza pubblica perché il Questore possa adottare la misura cautelare, nell’esercizio di poteri discrezionali censurabili solo per manifesta irragionevolezza. Vengono citate Cons. St., sez. III, n. 4529 del 2018, Cons. St., sez. III, n. 3752 del 2015 e TAR Toscana n. 799 del 2025.
Nella vicenda sussistono sicure violazioni degli obblighi del gestore, non contestate sotto il profilo fattuale se non con mere clausole di stile: la presenza di addetti non iscritti nel registro prefettizio e la somministrazione di alcolici a una minorenne. Ciascuna, anche isolatamente presa, è idonea a legittimare la sospensione, peraltro contenuta nel periodo. Sul punto la Sezione richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il titolare dell’esercizio riveste una posizione di garanzia a tutela dei minori ed è tenuto a vigilare sull’accertamento dell’età dei consumatori.
Risulta così documentata una situazione di oggettivo pericolo per la pubblica incolumità originata dalla presenza della discoteca, che prescinde dall’accertamento della colpa del titolare, essendosi il personale di sicurezza dimostrato inidoneo ad arginare le turbative. Irrilevanti le giustificazioni della memoria procedimentale e il carattere non definitivo delle impugnazioni relative ai due precedenti provvedimenti. La censura sulla proporzionalità è respinta: il fatto che il locale fosse aperto solo il sabato riduce, e non amplifica, l’impatto della misura. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.