Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1334 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il Giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nei termini e, in caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il perdurante ritardo dell’Amministrazione nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., calcolata dalla scadenza del termine assegnato per adempiere fino all’insediamento del commissario. La procedura di esecuzione si coordina con il termine dilatorio dell’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, e con l’emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, co. 2, del medesimo d.l.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di ruolo, ha ottenuto dal Giudice del lavoro del Tribunale di Arezzo una sentenza che ha accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la Carta elettronica del docente, prevista dall’art. 1, co. 12, l. n. 107/2015, per l’annualità 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma e degli interessi.
Formatosi il giudicato e notificato il titolo alla sede reale dell’Amministrazione, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito senza formulare deduzioni sul merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che dagli atti non risulta l’esecuzione del titolo. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, ordinando al Ministero di dare esecuzione al giudicato, se e nella misura in cui ciò sia ancora dovuto, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, co. 2, d.l. n. 669/1996, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Quanto al termine dilatorio, il Tribunale ha verificato il decorso del periodo di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, dalla notifica del titolo alla sede reale dell’Amministrazione debitrice.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio e senza diritto al compenso. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla scadenza inutilmente decorsa del termine assegnato all’Amministrazione.
Sulla richiesta di penalità di mora, il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dalla scadenza del termine di sessanta giorni assegnato al Ministero e fino all’insediamento del commissario, ed è quantificata in euro 10 giornalieri.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono state liquidate tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, in relazione ai numerosi e analoghi precedenti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.