Sospensione della licenza per fatti avvenuti fuori dal locale (TAR Toscana n. 1344 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 100, r.d. n. 773 del 1931 attribuisce al Questore il potere di sospendere la licenza di un esercizio pubblico che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che comunque costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, la moralità pubblica, il buon costume o la sicurezza dei cittadini. La misura non ha natura sanzionatoria, ma si inscrive tra le misure di prevenzione, essendo volta a impedire il protrarsi di situazioni di pericolosità sociale, a prescindere da ogni responsabilità personale dell’esercente. Ne consegue che la sospensione può essere legittimamente disposta anche quando le situazioni di pericolo trovino un antecedente causale significativo nell’attività economica oggetto di licenza senza essersi materialmente realizzate all’interno dei locali, rilevando pure episodi riconducibili a soggetti non qualificabili come avventori e atti avvenuti nelle adiacenze dell’esercizio. Il provvedimento è caratterizzato da intrinseca urgenza e finalità cautelare, il che giustifica l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, comma 2, legge n. 241 del 1990.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Pisa ha disposto la sospensione della licenza di pubblico esercizio per la sala giochi, scommesse e VLT, per tre giorni a decorrere dal primo giorno successivo alla notifica.
Il provvedimento richiama l’arresto di un cittadino straniero, gravato da precedenti specifici e per reati contro il patrimonio e la persona, sorpreso sulla porta d’ingresso della sala durante la cessione di una dose di sostanza stupefacente. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale con applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 100 t.u.l.p.s. e dell’art. 3 legge n. 241 del 1990, per carenza dei presupposti, nonché la violazione degli artt. 7 e 10 legge n. 241 del 1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso muovendo dalla ricostruzione del potere questorizio. L’art. 100, r.d. n. 773 del 1931 consente la sospensione della licenza quando l’esercizio sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, ovvero costituisca comunque un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini.
La misura non è sanzionatoria, ma appartiene alle misure di prevenzione, come chiarito dal Consiglio di Stato (Cons. St., sez. III, n. 6791 del 2018 e n. 4529 del 2018). La sua finalità è impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, tutelando l’incolumità dei clienti e del pubblico a prescindere da ogni responsabilità personale dell’esercente.
Da tale qualificazione deriva l’interpretazione estensiva della norma. Richiamando Cons. St., sez. III, n. 3422 del 2024, il Tribunale afferma che la sospensione può essere disposta ogni volta che le situazioni di pericolo trovino un antecedente causale significativo nell’attività economica oggetto di licenza, senza che sia necessario che incidenti e disordini si siano realizzati materialmente all’interno dei locali. Rilevano anche episodi riconducibili a soggetti non avventori e atti di violenza avvenuti nelle adiacenze, dovendosi sacrificare la sfera privata in nome del superiore interesse pubblico alla sicurezza.
Nel caso concreto, lo spaccio accertato all’entrata del locale e la frequentazione da parte di soggetti con precedenti in materia di stupefacenti confermano l’esistenza di condizioni di pericolo per l’ordine pubblico. La misura trova dunque adeguata motivazione nell’insieme degli episodi verificatisi dentro e nelle immediate vicinanze dell’esercizio, senza travisamento di fatto né manifesta irragionevolezza nell’esercizio della discrezionalità amministrativa.
Quanto al profilo procedimentale, i provvedimenti in materia di sicurezza pubblica sono connotati da intrinseca urgenza e finalità cautelare, il che giustifica l’omessa comunicazione di avvio ai sensi dell’art. 7, comma 2, legge n. 241 del 1990 (T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento, n. 86 del 2025). Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie e della costituzione soltanto formale dell’amministrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.