Ottemperanza per retribuzione docenti precari con commissario ad acta (TAR Campania n. 4857 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del Giudice Ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale costituisce titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva, ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ. come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022. L’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione non può essere iniziata prima dell’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, assolvendo a una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, e non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.

Il Fatto

La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale docenti, quantificata in una somma determinata, oltre interessi e rivalutazione, per i periodi di servizio a tempo determinato. Il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato, così la docente proponeva ricorso di ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo l’ordine all’Amministrazione di adempiere e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato la regolarità del ricorso, rilevando la corretta notifica e il rispetto dei termini dimezzati di deposito. Ha constatato che la sentenza del Giudice del lavoro aveva comprovata valenza di cosa giudicata, come da attestazione della cancelleria, e che il titolo esecutivo era stato notificato al Ministero oltre centoventi giorni prima, rendendo così esperibile l’azione esecutiva. Nel merito, il Collegio ha accertato che l’Amministrazione non aveva fornito la prova del fatto estintivo del diritto, gravante su di essa ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., e ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora, ex art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., il Direttore generale competente presso il Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda entro ulteriori sessanta giorni. Il compenso per l’eventuale funzione commissariale è stato determinato in una somma fissa e posto a carico dell’Amministrazione inadempiente.

La domanda di fissazione della penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., è stata accolta nei termini specificati in motivazione. Il Collegio, richiamando la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014 e la modifica introdotta dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015, ha ritenuto non manifestamente iniqua un’astreinte pari agli interessi legali, con decorrenza dalla comunicazione o notifica dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo adempimento o alla scadenza del termine concesso.

Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in una somma complessiva, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, che si era dichiarato antistatario. Il TAR ha infine ordinato che la sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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