Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e soccombenza virtuale (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 163 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente ha piena disponibilità dell’interesse azionato e può dichiarare, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, di non avervi più interesse: il giudice non può che prendere atto di tale sopravvenienza e dichiarare l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria di improcedibilità non esclude la condanna del ricorrente alle spese, che vanno liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale. Tale criterio impone una valutazione prognostica della fondatezza del ricorso: ove in sede cautelare sia stata espressa una prognosi sfavorevole, confermata dal collegio, il ricorrente va considerato virtualmente soccombente. Non sussiste invece la legittimazione passiva dell’amministrazione che non ha adottato né concorso ad adottare gli atti impugnati, con conseguente estromissione dal giudizio.
Il Fatto
Una società ha impugnato gli atti del primo segmento di una procedura di project financing avviata da un’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale per l’affidamento di un intervento di efficientamento energetico finanziato nell’ambito del PNRR, deducendo violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 193, commi 5, 6, 15 e 16, d.lgs. n. 36/2023 e vizi di eccesso di potere. L’istanza cautelare monocratica è stata respinta con decreto presidenziale; la successiva istanza collegiale è stata rigettata con ordinanza, che ha confermato la prognosi sfavorevole sul fumus e ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla celere prosecuzione della procedura.
In pendenza del giudizio l’Amministrazione ha concluso la fase di valutazione delle proposte e ha indetto la successiva procedura a evidenza pubblica. La ricorrente, preso atto di tale sviluppo, ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese. L’Amministrazione e due controinteressate si sono opposte, invocando la condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto una questione preliminare di ordine processuale. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non rientrando l’intervento nei programmi di finanziamento dello stesso Ministero. Il TAR accoglie l’eccezione e ne dispone l’estromissione dal giudizio.
Nel merito il Tribunale richiama il principio di piena disponibilità dell’interesse a ricorrere. Nel processo amministrativo la parte può dichiarare, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, di non avere più interesse; il giudice prende atto di tale sopravvenienza e dichiara l’improcedibilità. Il Collegio richiama in proposito Cons. Stato, sez. VII, n. 6918 del 2024 e TAR Lazio, sez. III-ter, n. 7041 del 2025. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
La parte più rilevante della decisione riguarda il regolamento delle spese. L’Amministrazione e le controinteressate hanno chiesto la condanna della ricorrente secondo il criterio della soccombenza virtuale. Il TAR accoglie tale impostazione e non ravvisa ragioni per discostarsi dalla prognosi sfavorevole già formulata in sede cautelare.
Il Collegio richiama la motivazione del decreto presidenziale e dell’ordinanza cautelare, che avevano evidenziato profili di manifesta inammissibilità e infondatezza del ricorso. In particolare, era stato osservato che il paradigma del project financing a iniziativa della pubblica amministrazione disciplinato dal comma 16 dell’art. 193 d.lgs. n. 36/2023 non richiama il comma 4 del medesimo articolo, donde l’insussistenza di una autonoma fase di valutazione dell’interesse pubblico successiva alla presentazione delle proposte. Su tale base il TAR condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 15.000,00 complessivi, oltre accessori di legge, a favore dell’Azienda e delle due controinteressate.
Le spese sono invece compensate nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in coerenza con la declaratoria di estromissione di quest’ultimo. La sentenza è dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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