Permesso di soggiorno per cure mediche rinnovabile nonostante viaggi all’estero (TAR Trentino-Alto Adige n. 60 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche è illegittimo quando l’Amministrazione fonda la propria determinazione sulla mera attitudine del richiedente a compiere viaggi all’estero e omette di verificare, sulla base della documentazione sanitaria prodotta, l’effettiva possibilità di fruire delle cure nel Paese di origine e il rilevante pregiudizio alla salute che deriverebbe dal rientro. L’art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. n. 286/1998 non contiene alcuna previsione che preclude o limita la temporanea uscita dal territorio nazionale ai titolari di permesso di soggiorno per cure mediche: in assenza di un divieto espresso, nessuna preclusione può essere introdotta in via interpretativa. Il rinnovo presuppone unicamente la prova della persistente necessità delle cure e dell’impossibilità di riceverle in modo adeguato nel Paese di origine.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera affetta da grave patologia, era già titolare di un permesso di soggiorno per cure mediche. Alla scadenza ne chiedeva il rinnovo alla Questura di Trento. L’Amministrazione rigettava l’istanza rilevando che il preavviso di rigetto era stato inviato ma era tornato al mittente per destinatario sconosciuto, e che la richiedente, essendosi recata un paio di volte all’estero, doveva considerarsi “in grado di viaggiare”, con conseguente esclusione del pregiudizio alla salute.
La ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Trentino-Alto Adige, deducendo la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Il Tribunale sospendeva in via cautelare il diniego.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione della fattispecie normativa. L’art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 50 del 2023, vieta l’espulsione degli stranieri affetti da patologie di particolare gravità non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate con idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato, e impone al questore il rilascio del titolo per il tempo attestato dalla certificazione, rinnovabile finché persistono le condizioni debitamente certificate.
Nel caso concreto la ricorrente ha provato, con documentazione medica rilasciata da struttura pubblica, di versare in un precario stato di salute per effetto della grave patologia da cui è affetta. Il Tribunale rileva che l’istruttoria raccomandata dalla circolare ministeriale n. 400/2019 — volta a verificare, con le rappresentanze diplomatiche, la mancanza della possibilità di fruire delle cure nel Paese di origine e il pregiudizio derivante dal rientro — non è stata in alcun modo condotta dalla Questura, né ne è stata data prova.
Quanto ai viaggi all’estero, il Collegio osserva che l’art. 19, comma 2, lett. d-bis) non contiene alcuna previsione che escluda o limiti la temporanea uscita dal territorio nazionale per i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche. Il legislatore, ove ha inteso precludere l’uscita, lo ha fatto in modo espresso, come per i titolari dello status di rifugiato. In assenza di una previsione espressa, e tenuto conto dell’incidenza su un diritto fondamentale, nessuna preclusione può essere introdotta in via interpretativa.
Il rinnovo richiede unicamente la prova della persistente necessità delle cure e dell’impossibilità di riceverle adeguatamente nel Paese di origine. In tal senso il Tribunale richiama il principio per cui l’Amministrazione deve confrontare la situazione medica del singolo con l’efficacia e l’accessibilità delle cure disponibili nel Paese di origine, potendo negare il titolo solo dimostrando che terapie equivalenti siano ivi garantite a costo sostenibile. Il diniego è pertanto annullato per difetto di istruttoria, con condanna dell’Amministrazione alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.