Condizionamento mafioso e dimensioni dell’impresa nell’interdittiva antimafia (TAR Puglia n. 180/2026)

Principi di diritto (Massima)
Il pericolo di condizionamento mafioso dell’impresa, ai fini dell’adozione dell’informazione antimafia interdittiva, può essere legittimamente desunto dai legami familiari dell’imprenditore con soggetti coinvolti in procedimenti penali per reati gravi, quali la truffa ai danni dell’Unione europea. La valutazione di tale pericolo non dipende dalle dimensioni dell’impresa, che possono essere modeste, dovendosi invece apprezzare la capacità di infiltrazione nel tessuto economico e la probabilità di condizionamento in concreto. La natura non definitiva dei procedimenti penali e l’assenza di condanne non escludono, in sede cautelare, la sussistenza del fumus.

Il Fatto

Il titolare di una ditta individuale impugnava l’informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Foggia, nonché la successiva nota comunale di avvio del procedimento di risoluzione del contratto di fitto di terreni agricoli e il consequenziale provvedimento dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) che disponeva la decadenza dei contributi e la restituzione delle somme percepite. Il ricorrente deduceva l’illegittimità dei provvedimenti, chiedendone la sospensione cautelare, anche in considerazione delle modeste dimensioni dell’attività imprenditoriale.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, in sede di esame della domanda cautelare, ha ritenuto che il ricorso non presentasse i requisiti di fondatezza richiesti per l’accoglimento dell’istanza di sospensione. Il Collegio ha valorizzato gli elementi indiziari emergenti dagli atti, costituiti dai legami familiari del ricorrente con soggetti coinvolti in operazioni di polizia giudiziaria per l’accertamento di reati di truffa ai danni dell’Unione europea.

La Corte ha osservato che tali elementi rendono probabile il pericolo di infiltrazione mafiosa nell’impresa, precisando che tale valutazione deve essere compiuta indipendentemente dalle modeste dimensioni della stessa. Il giudizio prognostico richiesto dall’art. 55 c.p.a. non richiede la certezza del condizionamento, ma la sua probabilità, che può essere desunta anche da elementi relazionali e familiari.

In definitiva, la Sezione ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris e la sussistenza del periculum in mora, e ha compensato le spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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