Revoca diffida demolizione rampa per difetto istruttoria e reviviscenza ordine (TAR Lazio n. 360 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca di un ordine di demolizione è illegittima per difetto di istruttoria e deficit motivazionale quando l’amministrazione recepisce acriticamente la perizia tecnica del privato senza verificare natura e destinazione dell’opera. Non può essere qualificata come rampa funzionale al superamento delle barriere architettoniche, e dunque esente da titolo edilizio e da autorizzazione paesaggistica ai sensi del punto A4 della tabella A del d.P.R. n. 31/2017 e della voce n. 30 del D.M. 2 marzo 2018, una piattaforma rialzata di notevole estensione, munita di pavimentazione e ringhiera, che alteri in modo permanente lo stato dei luoghi in area vincolata. È irrilevante che l’altezza del manufatto sia contenuta entro il limite di 60 cm. L’annullamento della revoca produce la reviviscenza della diffida revocata.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario di un immobile e dell’area condominiale antistante, impugna le note con cui il Comune ha revocato la precedente diffida a demolire un manufatto realizzato davanti all’ingresso di un locale di ristorazione, di cui è titolare una società. L’ordine originario qualificava l’opera come marciapiede rialzato di circa 56 mq, con gradini, rampa e impianto elettrico.
Dopo un’asseverazione tecnica di parte, il Comune ha ritenuto l’intervento riconducibile all’edilizia libera e all’esenzione paesaggistica, revocando la diffida. Il ricorrente ha chiesto invano la revisione in autotutela e ha impugnato la conferma, deducendo violazione della disciplina edilizia e paesaggistica ed eccesso di potere. La domanda cautelare è stata rigettata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto escluso profili di irricevibilità: le controparti non hanno contestato che il ricorrente abbia conosciuto la revoca solo in data 16 gennaio 2025, a seguito di accesso agli atti, con conseguente tempestività dell’impugnazione.
Nel merito, il thema decidendum riguarda la qualificazione dell’opera sotto il duplice profilo edilizio e paesaggistico. Il Comune aveva fondato la revoca sulla riconducibilità del manufatto alle rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, esenti da autorizzazione paesaggistica, e alle opere di eliminazione delle barriere architettoniche di cui al Glossario dell’edilizia libera.
La Corte ha ritenuto la ricostruzione non condivisibile. Dalla documentazione fotografica versata in atti, compresa quella allegata al rapporto della Polizia Locale depositato dal Comune, emerge una piattaforma rialzata di 56 mq, rifinita con pavimentazione e ringhiera metallica. Tale intervento determina una significativa e permanente alterazione dello stato dei luoghi in area vincolata e trascende il concetto di semplice rampa.
Il Collegio ha evidenziato che, se la finalità fosse stata esclusivamente quella di consentire l’accesso al locale, non si comprenderebbe la notevole estensione dell’opera, ben potendo eseguirsi un intervento più contenuto a ridosso dell’ingresso, né la contestuale realizzazione di tre gradini, che costituiscono ostacolo per i soggetti con disabilità motoria. Risulta perciò inconferente il richiamo alle disposizioni sulle rampe, a nulla rilevando il rispetto del limite dei 60 cm.
La revoca è stata quindi giudicata affetta da difetto di istruttoria: l’amministrazione ha fatto acriticamente proprie le conclusioni della perizia di parte, senza svolgere alcun approfondito accertamento, disattendendo la qualificazione di marciapiede rialzato risultante da due sopralluoghi. Il punto decisivo è il mutamento dello stato dei luoghi in assenza dei necessari titoli abilitativi, restando marginale la questione dell’effettiva destinazione d’uso commerciale.
Il ricorso è stato accolto, con annullamento delle note impugnate e reviviscenza della diffida a demolire.
Nota della Redazione
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