Accordo procedimentale di pianificazione non è atto lesivo autonomamente impugnabile (TAR Piemonte n. 1090 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accordo procedimentale stipulato tra il Comune e il privato in vista dell’approvazione di una variante urbanistica, ai sensi dell’art. 11 legge n. 241/1990, non è atto immediatamente lesivo per i terzi proprietari delle aree interessate. Esso si limita a determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ai sensi dell’art. 14, comma 1, legge n. 241/1990, senza sostituirsi ad esso, sicché la potestà pianificatoria resta integra nel successivo procedimento. Ne deriva che il terzo è legittimato a proporre osservazioni in sede di variante e a impugnare, unitamente alla variante di recepimento, il precedente accordo. In difetto di tale successivo provvedimento, il ricorso proposto avverso il solo accordo procedimentale è inammissibile per difetto di interesse.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di terreni agricoli destinati dal vigente PRG a impianti scolastici con vincolo espropriativo decaduto, hanno impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale con cui è stato approvato lo schema di un accordo procedimentale tra il Comune e una società. L’accordo prevede una variante strutturale al PRG che consente alla società l’ampliamento dello stabilimento industriale, con rilocalizzazione delle aree destinate a servizi pubblici.

I ricorrenti hanno dedotto la violazione della legge urbanistica regionale piemontese e dell’art. 15 legge n. 241/1990, oltre all’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, trattandosi di atti prodromici alla futura variante. Con memoria integrativa i ricorrenti hanno esteso l’impugnativa all’accordo sottoscritto e alla relativa determinazione dirigenziale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto l’eccezione di inammissibilità per assenza di lesività degli atti impugnati. La deliberazione consiliare approva, ai sensi dell’art. 11 legge n. 241/1990, uno schema di accordo procedimentale che prefigura una successiva variante strutturale al PRG, rispetto alla quale l’Amministrazione si impegna a predisporre gli atti necessari. L’accordo sottoscritto è pressoché identico allo schema, salvo lievi modifiche autorizzate dal dispositivo della delibera.

Il TAR ha qualificato l’accordo come atto prodromico e preparatorio della futura variante, riconducendolo allo schema degli accordi integrativi di cui all’art. 14, comma 1, legge n. 241/1990, che si limitano a determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale senza sostituirsi ad esso, a differenza degli accordi sostitutivi. La questione sull’ammissibilità di tali accordi in sede di pianificazione generale non è stata sollevata dai ricorrenti e non è stata esaminata.

Su questo punto il Collegio richiama l’orientamento di Cons. Stato, Sez. IV, n. 4990 del 2020, secondo cui l’accordo procedimentale intercorso prima dello svolgimento del procedimento di approvazione del piano non fa venir meno la possibilità per l’Amministrazione di esercitare in senso pieno la potestà pianificatoria, potendo riconsiderare l’interesse pubblico e recedere unilateralmente per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Ne consegue che l’accordo non è immediatamente lesivo per i terzi, occorrendo a tal fine l’effettiva approvazione della variante di recepimento. Nelle more la disciplina urbanistica resta invariata e i terzi possono presentare osservazioni, impugnando poi gli atti in sede giurisdizionale, unitamente all’accordo. La conferma è nell’accordo stesso, che riserva all’Amministrazione la facoltà di risolvere l’accordo e interrompere le attività propedeutiche alla variante.

Tutti gli atti impugnati, compresi quelli cui si riferisce la memoria integrativa, sono stati quindi ritenuti endoprocedimentali e non autonomamente impugnabili, con richiamo a TAR Lazio n. 23353 del 2025, TAR Campania n. 6310 del 2024 e TAR Lombardia n. 2509 del 2022. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese per la peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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