Sei scatti stipendiali computabili nella buonuscita anche per dimissioni volontarie (TAR Lombardia n. 3376 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni, va interpretato nel senso che i sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio, vanno computati nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita del personale delle forze di polizia anche quando la cessazione dal servizio sia avvenuta per dimissioni volontarie, e non solo per età, inabilità permanente o decesso. La norma si applica, per il tramite del richiamo contenuto nell’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil., a tutte le forze di polizia, sia ad ordinamento militare sia ad ordinamento civile. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, poiché la sua ambiguità osta alla chiarezza e perspicuità dei presupposti che soli potrebbero fondare una decadenza. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita quanto all’attribuzione dei sei scatti.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente del Corpo della Polizia di Stato, è stato collocato a riposo su propria domanda per dimissioni volontarie dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni e 5 mesi di servizio utile. L’INPS, nel liquidare il trattamento di fine servizio, non ha computato nella base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
Il ricorrente ha quindi adito il giudice amministrativo per l’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita e per la condanna dell’Ente previdenziale al pagamento del maggiore importo. L’INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, la non suscettibilità di interpretazione estensiva della disposizione e l’intervenuta decadenza dal diritto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. Secondo la giurisprudenza consolidata, l’unico soggetto obbligato a corrispondere il trattamento di fine servizio è il competente Ente previdenziale, nei cui esclusivi confronti va instaurata la controversia.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. La Sezione ha ricostruito l’evoluzione normativa dell’istituto: dagli aumenti periodici di stipendio riconosciuti agli ufficiali in luogo della promozione, fino all’estensione operata dall’art. 6-bis in favore del personale delle forze di polizia. La nozione di forze di polizia recepita dalla norma è ampia e va letta in relazione alla funzione del provvedimento, che dispone l’estensione dei benefici economici già previsti per il personale della Polizia di Stato.
Il Collegio ha escluso che l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 possa far rivivere la previgente disposizione limitativa, escludendo l’operatività del meccanismo della reviviscenza, istituto di carattere eccezionale. L’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. ha, anzi, confermato la perdurante vigenza dell’art. 6-bis ai fini del trattamento di fine rapporto per le forze di polizia.
Quanto alla dedotta decadenza per il mancato rispetto del termine del 30 giugno, il Collegio l’ha ritenuta infondata. Il termine non è espressamente qualificato come decadenziale e va letto in relazione al comma 3, che collega la decorrenza del collocamento a riposo al 1° gennaio dell’anno successivo. Esso costituisce piuttosto un onere per l’interessato, funzionale alla tempistica del collocamento in quiescenza, senza precludere il diritto ai sei scatti.
È stata infine respinta la tesi di una lettura costituzionalmente orientata della normativa invocata dall’Ente previdenziale: a fronte di una previsione chiara non può attribuirsi alla stessa un contenuto opposto a quello fatto palese dalle parole. Non si configura, pertanto, alcuna interpretazione estensiva in contrasto con l’art. 81 Cost. Il ricorso è stato accolto, con obbligo per l’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti. Le spese sono state compensate, salva la rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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