Decadenza dall’alloggio pubblico per variazione del nucleo familiare (TAR Trentino-Alto Adige n. 46 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalla domanda di locazione di alloggio pubblico per variazione del nucleo familiare rispetto a quello risultante al momento della domanda non ha natura sanzionatoria, ma accertativa, e risponde all’interesse pubblico all’effettiva destinazione del bene realizzato con fondi pubblici al nucleo previamente scrutato in graduatoria. A tale fattispecie non si applica la riserva di legge prospettata in materia di sanzioni, ma il solo principio di legalità sostanziale, che impone la tipizzazione legislativa di finalità e limiti del potere, non anche la disciplina di dettaglio della procedura. È pertanto legittimo il regolamento di esecuzione della legge provinciale che, nell’esercizio della delega contenuta nell’art. 11 della l.p. n. 15 del 2005, prescrive l’immodificabilità del nucleo familiare e ne sanziona la violazione con la decadenza.
Il Fatto
La ricorrente presentava domanda di locazione di un alloggio pubblico a canone sostenibile alla Comunità competente, per un nucleo familiare di sei persone risultante all’anagrafe. Collocata in posizione utile nella graduatoria approvata nel giugno 2024, accettava l’alloggio proposto, allegando la documentazione per la verifica della persistenza dei requisiti.
In sede di controllo l’Amministrazione rilevava due variazioni anagrafiche intervenute dopo la domanda: l’uscita di un componente e l’ingresso di un altro. Avviato il procedimento, ne derivava la decadenza dalla domanda. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato nel giugno 2025, veniva trasposto davanti al TAR, con impugnazione del regolamento di esecuzione e degli atti applicativi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Nelle controversie sugli alloggi pubblici occorre distinguere la fase pubblicistica da quella di diritto privato, che prende avvio dal perfezionamento dell’atto di assegnazione. Nel procedimento provinciale tale momento coincide con l’atto di autorizzazione dell’ente alla locazione, non ancora adottato al momento della decadenza.
Sul merito, la questione riguarda la legittimità dell’art. 5 del d.P.P. n. 17-75/Leg., che impone la coincidenza tra il nucleo anagrafico alla data di comunicazione della disponibilità e quello alla data della domanda, ammette limitate variazioni e sanziona ogni altra modifica con la decadenza.
Il Tribunale esclude che si tratti di decadenza sanzionatoria: la disposizione non ha intento afflittivo, come dimostra la possibilità di presentare una nuova domanda, ma mira a garantire l’utilizzo del bene in coerenza con l’interesse pubblico. Solo la natura sanzionatoria avrebbe imposto la riserva di legge; la decadenza accertativa richiede invece il solo principio di legalità sostanziale.
La giurisprudenza richiamata dalla ricorrente — Ad. Pl. Cons. Stato n. 18/2020 — riguarda una fattispecie peculiare, puntualmente disciplinata dalla legge, e non è pertinente. Il Collegio osserva che la l.p. n. 15 del 2005 demanda espressamente al Regolamento le norme di esecuzione, e che l’art. 3, comma 2, del Regolamento cristallizza il nucleo familiare quale titolare della domanda.
Esiste inoltre uno specifico fondamento normativo nell’art. 9, comma 3, lett. d-bis), n. 4, della l.p. n. 15 del 2005, che prevede la revoca in caso di inserimento di ulteriori componenti senza autorizzazione. L’obiezione sulla portata transitoria della norma è respinta in forza dell’art. 5, comma 5-bis. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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