Tutela paesaggistica e discrezionalità tecnica della Soprintendenza: sindacato limitato del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 88 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il parere di compatibilità paesaggistica reso dalla Soprintendenza costituisce espressione di discrezionalità tecnico-specialistica, sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero errore di fatto conclamato. La sopravvenienza del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato successivamente al rilascio di precedenti atti favorevoli, legittima un diverso e più rigoroso apprezzamento di compatibilità, senza che ciò configuri un illegittimo mutamento di indirizzo. Il giudizio di incompatibilità deve essere il risultato del confronto tra le specifiche caratteristiche del progetto e quelle dell’area di riferimento, potendo l’Amministrazione denegare l’autorizzazione ove l’intervento, per consistenza volumetrica e disomogeneità rispetto all’edificato circostante, risulti pregiudizievole per i valori paesaggistici tutelati.

Il Fatto

Una società proprietaria di un’area edificabile nel Comune di Santa Cesarea Terme, avendo ottenuto nel tempo permessi di costruire e autorizzazioni paesaggistiche per la realizzazione di un complesso residenziale, chiedeva il rinnovo del titolo edilizio e della correlata autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di quindici alloggi in variante. La Commissione Locale per il Paesaggio esprimeva inizialmente parere sfavorevole, poi superato da un parere favorevole condizionato alla soppressione dell’ultimo livello. La Soprintendenza, tuttavia, rendeva parere contrario, ritenendo l’intervento incompatibile con i valori paesaggistici tutelati dal vincolo e dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato successivamente alle pregresse autorizzazioni. L’ente competente recepiva il parere e denegava l’autorizzazione. Il diniego e il presupposto parere venivano impugnati dinanzi al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il parere contrario della Soprintendenza, a differenza del precedente atto di diniego annullato, non si limitava a formule stereotipate ma conteneva un’articolata e puntuale motivazione. Il provvedimento individuava la specifica consistenza dell’intervento, destinato a insistere su un’area di rilevante estensione, e ne evidenziava la disomogeneità volumetrica rispetto all’edificato circostante, tale da risultare incombente e pregiudizievole per lo skyline identitario dei luoghi. Tali valutazioni, secondo il giudice, superano le carenze motivazionali già riscontrate, non esaurendosi nella mera applicazione delle prescrizioni di inedificabilità contenute nelle schede del piano, che la giurisprudenza ha chiarito non avere carattere assoluto.

La sentenza ha quindi valorizzato la circostanza che il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale fosse stato approvato in epoca successiva al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche del 2012 e del 2014. La sopravvenienza del piano, con le relative prescrizioni e obiettivi di qualità, giustifica un diverso apprezzamento di compatibilità dell’intervento, senza che ciò integri un illegittimo affidamento del privato. Il Collegio ha precisato che il giudizio di incompatibilità espresso dall’Amministrazione si fonda su considerazioni coerenti, chiare e ragionevoli, che sfuggono al sindacato giurisdizionale di legittimità.

Quanto ai limiti del sindacato, richiamata la giurisprudenza sulla ampia discrezionalità tecnico-specialistica della Soprintendenza, il TAR ha ribadito che il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’Amministrazione, potendo vagliare soltanto la ragionevolezza e la logicità della motivazione. Le censure attinenti al merito tecnico della valutazione di compatibilità risultano pertanto inammissibili. Sulla base di tali argomentazioni il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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