Piano assunzioni consorzi bonifica: legittimo se non limita l’assunzione a tempo indeterminato (TAR Sardegna n. 918 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di indirizzo della Regione nei confronti dei Consorzi di bonifica, ex art. 37 l.r. Sardegna n. 6/2008, può legittimamente introdurre strumenti di programmazione del personale, come il Piano annuale delle assunzioni, quale presupposto per le nuove assunzioni. Tale potere incontra però il limite della ragionevolezza e della conformità al quadro normativo giuslavoristico. È, pertanto, illegittima la direttiva che consenta l’assunzione a tempo indeterminato solo per il reintegro del personale cessato nel triennio precedente, poiché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato costituisce il tipo contrattuale ideale, ordinario e prevalente. Parimenti irragionevole è la disciplina che escluda il ricorso alla somministrazione di lavoro in caso di esito negativo delle procedure di assunzione o per attività straordinarie e urgenti, conseguenti a eventi non prevedibili.
Il Fatto
Con deliberazione della Giunta regionale, la Regione Sardegna ha imposto ai Consorzi di bonifica l’approvazione periodica di un Piano annuale delle assunzioni, condizione di legittimità per le nuove assunzioni di personale. La medesima delibera ha, inoltre, limitato le assunzioni a tempo indeterminato al solo reintegro del personale cessato nel triennio e ha vincolato il ricorso al lavoro interinale a specifiche e stringenti condizioni. Il Consorzio ricorrente ha impugnato gli atti, deducendo la carenza di potere della Regione e l’illegittimità delle direttive per violazione della normativa regionale e dello statuto consortile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato inammissibili gli interventi ad adiuvandum spiegati da altri consorzi, in quanto notificati oltre il termine di impugnazione. Secondo il Collegio, l’intervento del cointeressato, che avrebbe un interesse diretto all’impugnazione, non è ammesso nel processo amministrativo, potendosi al più configurare come ricorso autonomo se non decaduto.
Nel merito, il Collegio ha anzitutto individuato il fondamento normativo della delibera impugnata nell’art. 37 l.r. n. 6/2008, che attribuisce alla Giunta il potere di adottare atti di indirizzo e criteri sull’attività programmatoria, gestionale e contabile dei consorzi. Tale potere, letto in combinato disposto con gli artt. 34 e 40 della stessa legge, che configurano poteri di controllo e vigilanza, legittima la Regione a richiedere uno strumento di programmazione annuale delle assunzioni come il PIAS. La Corte ha quindi escluso la violazione dell’autonomia statutaria, trattandosi di atto di indirizzo che non incide sulla struttura organizzativa del consorzio, ma sulla sua attività programmatoria in ragione della rilevante compartecipazione pubblica alle spese per il personale.
Il Tribunale ha, invece, accolto il motivo di ricorso relativo alla limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato. Richiamando il quadro normativo europeo e nazionale, che indica il contratto a tempo indeterminato come forma comune e ordinaria di rapporto di lavoro, il Collegio ha ritenuto irragionevole circoscrivere la possibilità di assunzione stabile al mero reintegro delle cessazioni del triennio, escludendo esigenze funzionali diverse e legittime del consorzio.
Quanto alla somministrazione di lavoro, la Corte ha ritenuto la disciplina regionale illegittima nella parte in cui non prevede la possibilità di ricorrervi quando le procedure di assunzione a tempo indeterminato o determinato abbiano avuto esito negativo, sussistendo motivate ragioni di urgenza, e nei casi di attività straordinarie e imprevedibili, come eventi calamitosi. È stata, infine, dichiarata illegittima la previsione che imponeva l’imputazione della relativa spesa ai contributi di funzionamento, dovendo questa avvenire secondo la natura dell’attività effettivamente svolta.
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Nota della Redazione
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