Onere della prova della proprietà esclude il risarcimento per occupazione illegittima (TAR Calabria n. 619 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso per l’occupazione illegittima e sine titolo di un fondo, il ricorrente che agisca per il risarcimento del danno, anche in forma specifica, ha l’onere di provare il proprio titolo di proprietà sull’area e l’effettiva occupazione della stessa, secondo l’estensione dedotta. La decadenza degli atti della procedura espropriativa e la perdita di efficacia dell’occupazione d’urgenza per mancata conversione nel termine perentorio non dispensano dall’onere probatorio: l’illegittimità dell’occupazione non si traduce automaticamente in responsabilità risarcitoria se non è dimostrata la titolarità del diritto leso. La qualità di erede non si presume e deve essere provata con documentazione utilizzabile nel giudizio, con esclusione degli atti redatti in lingua straniera e non tradotti. Ne consegue il rigetto della domanda quando la proprietà del bene non risulti dimostrata.
Il Fatto
I ricorrenti, in proprio e nella qualità di eredi, hanno chiesto l’accertamento della responsabilità degli enti resistenti per l’occupazione illegittima e la trasformazione di un terreno edificabile, con condanna solidale al pagamento del valore di mercato aumentato del 5% per ogni anno di occupazione abusiva, oltre interessi e rivalutazione, e, in via subordinata, la restituzione del fondo previa riduzione in pristino.
Secondo la prospettazione, il procedimento espropriativo avviato nel 1990 sarebbe decaduto e l’atto di occupazione temporanea e d’urgenza avrebbe perso efficacia per mancata conversione in espropriazione nel termine perentorio di tre mesi. La causa è giunta al giudice amministrativo dopo che la Corte d’Appello ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto della procura, sollevata dall’ente resistente, perché la domanda è infondata nel merito. Il percorso argomentativo si concentra sull’assetto probatorio, che i ricorrenti non hanno integrato.
Anzitutto, i ricorrenti non hanno provato di essere proprietari dell’area identificata in catasto al foglio 18, particella 554. Non è stato depositato alcun atto o documento attestante il titolo di proprietà. Il Collegio rileva, anzi, che dagli atti di causa emerge una condizione di confusione sull’appartenenza del bene: la visura storica ipocatastale indica la particella come di proprietà del Comune dal 25.10.2007, a seguito della trascrizione del decreto di esproprio.
Sul punto decisivo, il decreto di occupazione temporanea e d’urgenza del 30.08.1999 individua quali proprietari della superficie della particella soggetti diversi dai ricorrenti, per quote, non evocati in giudizio, senza menzionare i ricorrenti. Questo elemento, non contestato sul piano documentale, priva la domanda del suo presupposto dominicale.
In secondo luogo, gli eredi non dimostrano la propria qualità ereditaria. L’atto di notorietà di successione depositato è redatto in lingua francese e non tradotto in italiano, ed è pertanto inutilizzabile nel giudizio. Il Collegio aggiunge che non è stata provata neppure l’effettiva occupazione dell’area per l’estensione dichiarata.
Il rigetto consegue alla mancata dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore degli enti costituitisi, mentre sono compensate nei confronti del Comune, non costituito in giudizio.
Nota della Redazione
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