Legittima l’interdittiva antimafia per contiguità soggiacente senza prova di intraneità (TAR Calabria n. 20 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere interdittivo prefettizio non presuppone la prova dell’intraneità dell’impresa al sodalizio criminale, essendo sufficiente che un’impresa non direttamente riconducibile a tale sodalizio possa essere oggetto di tentativi di infiltrazione e di controllo, desunti in via logico-inferenziale da elementi di collegamento, in forma di contiguità soggiacente. L’avviso ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 non è comunicazione di avvio del procedimento e non va rinnovato per il decorso del termine procedimentale. Il principio tempus regit actum impone di valutare la legittimità del provvedimento con riferimento alla disciplina vigente al momento della sua adozione: la mancata valutazione dell’eventuale perdita dei mezzi di sostentamento per effetto della novella introdotta dall’art. 94.1 d.lgs. n. 159/2011 non inficia la legittimità dei provvedimenti anteriori.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale operante nel settore della vendita al dettaglio di frutta e bombole di gas, impugna l’informazione antimafia interdittiva emessa dal Prefetto, nonché la successiva revoca della licenza commerciale disposta dal Comune.
Deduce violazione degli artt. 92 e 82 d.lgs. n. 159/2011, difetto di istruttoria, eccesso di potere ed errore sui presupposti, chiedendo la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell’art. 92. La domanda cautelare, già respinta in sede monocratica e collegiale, non è stata appellata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutte le censure. Quanto al primo motivo, il ricorrente ammette di aver ricevuto l’invito al contraddittorio all’indirizzo PEC risultante dalla visura camerale. Una volta trasmesso e ricevuto l’avviso previsto dall’art. 92, comma 2-bis, cod. antimafia, all’interessato è garantita la facoltà di presentare osservazioni e richiedere l’audizione. L’Amministrazione non era dunque tenuta a rinnovare l’invito.
Il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’avviso non è comunicazione di avvio del procedimento, ma impone il confronto solo dopo che il procedimento sia stato avviato e in gran parte istruito. Il ricorrente non ha partecipato e non dimostra di aver depositato osservazioni, nemmeno tardive: la censura è infondata e di dubbia ammissibilità.
Quanto all’omessa valutazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, il provvedimento enuncia le ragioni della ritenuta non occasionalità delle situazioni di agevolazione mafiosa e l’impossibilità di adottare modelli organizzativi ex legge n. 231/2001 per una ditta individuale.
Il provvedimento è anteriore alla novella dell’art. 94.1 d.lgs. n. 159/2011, che oggi impone al Prefetto di valutare la perdita dei mezzi di sostentamento. Per il principio tempus regit actum, la legittimità si valuta con riferimento alla disciplina vigente al momento dell’adozione: la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale è manifestamente inammissibile. La Corte costituzionale n. 175 del 2025 ha chiarito che anche il destinatario di interdittive anteriori può proporre istanza per limitarne gli effetti.
Infine, il giudizio prognostico non è illogico: rileva la vicenda estorsiva confermata da intercettazione e il rapporto di affinità con un soggetto gravato da pregiudizi per criminalità organizzata. È sufficiente l’emersione di una contiguità soggiacente, come affermato dal Cons. Stato sez. III n. 3641 del 2025 e dalla sez. III n. 7228 del 2025. Il ricorso è rigettato con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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