Deroga alle distanze nel piano di attuazione illegittima se generica (TAR Trentino-Alto Adige n. 159 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deroga alle distanze tra edifici che il piano di attuazione può stabilire, anche inferiore a quella fissata dal piano urbanistico comunale, non è libera. L’art. 57, comma 6, L.P. n. 9/2018 la subordina alla condizione che sia idonea ad assicurare un equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico in relazione alle tipologie degli interventi consentiti, tenuto conto degli specifici caratteri dei luoghi e dell’allineamento degli immobili esistenti. Una variante al piano di attuazione che consenta in termini meramente generici l’osservanza delle sole distanze civilistiche al solo fine di sfruttare il bonus energetico omette la contrapposta valorizzazione dei parametri di qualità insediativa dell’art. 18 L.P. n. 9/2018 ed è illegittima. Da essa deriva, in via derivata, l’illegittimità del permesso di costruire che ne faccia applicazione.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di una porzione di edificio a schiera in zona residenziale di espansione, aveva già ottenuto l’annullamento di un precedente titolo edilizio rilasciato ai vicini per violazione delle distanze di dieci metri. Dopo la demolizione del manufatto abusivo, i controinteressati presentavano nuove istanze e ottenevano un nuovo permesso di costruire, che prevedeva l’ampliamento della parete nord-est a soli tre metri dalla parete finestrata della ricorrente.
Il titolo si fondava su una modifica del piano di attuazione della zona, con cui la Giunta comunale aveva introdotto la possibilità di derogare alle distanze del piano urbanistico all’interno dei limiti di edificazione, lasciando vigenti le sole norme civilistiche. La ricorrente impugnava il permesso, la variante e gli atti connessi davanti al T.R.G.A.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di irricevibilità basata sulla tardiva impugnazione della variante. La deroga alle distanze, pur contenuta in un atto a contenuto generale, produce una lesione solo potenziale: l’interesse concreto sorge con il titolo edilizio che la applica. La variante, destinata a regolare la futura attività edilizia e suscettibile di ripetuta applicazione, assume carattere lesivo soltanto con l’atto applicativo.
Nel merito, il Collegio richiama l’art. 57, comma 6, L.P. n. 9/2018: la deroga alle distanze è ammessa solo se idonea ad assicurare un equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico. La scelta pianificatoria non può quindi essere libera.
La variante impugnata ha invece obliterato i parametri dell’art. 18, comma 4, L.P. n. 9/2018, introducendo la deroga al solo fine di consentire lo sfruttamento dei bonus energetici. Il nuovo articolo sulle distanze tra edifici demanda di fatto ai singoli proprietari la scelta delle modalità di ampliamento, in assenza di regole precise e in contrasto con il parametro dei dieci metri.
Il Collegio osserva che analoghe modifiche erano state apportate a cinque ulteriori piani di attuazione, tutte con la stessa motivazione generica e senza considerare le peculiarità delle singole zone. L’incentivo energetico resta condizionato dalla pianificazione urbanistica e non ne impone la rielaborazione.
Da ciò l’illegittimità della delibera n. 418/2023 e, in via derivata, del permesso di costruire fondato su di essa. Il terzo motivo resta assorbito.
Nota della Redazione
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