Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e presa d’atto della rinuncia (TAR Trentino-Alto Adige n. 156 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte, fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ed è pertanto tenuto alla doverosa e obbligata presa d’atto della dichiarazione, non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. per sopravvenuto difetto di interesse. La compensazione integrale delle spese può essere disposta in ragione della peculiarità della fattispecie e della novità delle questioni giuridiche esaminate.
Il Fatto
Con bando pubblicato il 26 settembre 2025 l’Agenzia per i Contratti Pubblici indiceva, per conto di una residenza per anziani, una procedura aperta sopra soglia europea per l’affidamento di servizi di progettazione, con opzione per la direzione lavori, secondo la metodologia Building Information Modeling. La ricorrente presentava offerta il 7 novembre 2025.
Nel corso della procedura la stazione appaltante veniva a conoscenza, nell’ambito di altra gara, di un’annotazione nel Casellario informatico ANAC, inserita il 3 dicembre 2025, dalla quale risultava che la società era stata interdetta dalla partecipazione alle gare nel periodo compreso tra il 3 e il 10 dicembre 2025. La ricorrente veniva quindi esclusa con provvedimento del 15 aprile 2026 e impugnava l’esclusione davanti al TAR, ottenendo l’ammissione con riserva in via cautelare e classificandosi al dodicesimo posto in graduatoria. In prossimità dell’udienza di merito, con istanza del 20 luglio 2026, la ricorrente dichiarava di non avere più interesse al ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse proveniente da parte ricorrente. Il fondamento è il principio dispositivo che informa il processo amministrativo: sulla sua base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, conserva la piena disponibilità dell’azione.
Da tale premessa deriva il dovere del giudice di adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Il Tribunale esclude espressamente di poter procedere d’ufficio o di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Il processo amministrativo non configura, in questa prospettiva, una giurisdizione oggettiva volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di uno specifico interesse di parte che ne giustifichi la prosecuzione.
Il Collegio richiama a sostegno una serie di precedenti del Consiglio di Stato, tra cui le decisioni n. 120 del 2023, n. 7816, n. 4031, n. 1781 e n. 968 del 2022, tutti convergenti nel riconoscere la doverosa presa d’atto della rinuncia all’interesse.
Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Quanto alle spese, l’Amministrazione resistente si opponeva alla compensazione in udienza; il Tribunale dispone comunque la compensazione integrale, richiamando le medesime ragioni già espresse nella sentenza n. 134/2026 e valorizzando la peculiarità della fattispecie e la novità delle questioni giuridiche sottoposte al Collegio.
Nota della Redazione
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