Insufficiente quadro indiziario per l’interdittiva antimafia (TAR Calabria n. 180 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’informazione antimafia interdittiva postula una prognosi di condizionabilità dell’impresa da parte della criminalità organizzata fondata su un quadro indiziario attuale, concreto e logicamente significativo. I meri rapporti parentali con soggetto detenuto per reati associativi, l’assenza di cointeressenze economico-lavorative e la risalenza nel tempo degli elementi indiziari non sono idonei a supportare il giudizio di infiltrazione. Il provvedimento interdittivo non può basarsi su precedenti penali ampiamente assolutori o su contatti isolati e non circostanziati, privi di attuale valenza sintomatica. La continuità tra attività d’impresa va dimostrata con elementi obiettivi e attuali, non desunta dal mero rapporto di lavoro dipendente ovvero dal contesto familiare di riferimento.
Il Fatto
La titolare di un’impresa individuale operante dal luglio 2016 nella distribuzione di carburante in Siderno impugnava l’informazione antimafia interdittiva emessa dal Prefetto di Reggio Calabria il 12 giugno 2026. L’interdittiva si fondava sui precedenti penali del fratello, dipendente dell’impresa, sui contatti con soggetti ritenuti contigui alla ‘ndrangheta e sul rapporto parentale con il padre, detenuto dal 2010 per reati associativi, nonché sulla pretesa continuità con la pregressa attività della società facente capo alla madre.
A seguito dell’interdittiva, il Comune di Siderno adottava l’ordinanza di divieto di prosecuzione dell’attività con chiusura immediata, avverso cui la ricorrente proponeva motivi aggiunti. L’impresa era gestita con due dipendenti e operava su impianto concesso in comodato dall’ENI.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, in sede di sommaria delibazione cautelare, ha ritenuto il quadro indiziario non idoneo a supportare la prognosi di condizionabilità. Gli elementi valorizzati dalla Prefettura risultavano assai risalenti nel tempo: i precedenti penali del fratello erano stati ampiamente assolutori e la sorveglianza speciale era stata revocata con efficacia ex tunc dalla Corte di Appello, che aveva positivamente apprezzato l’occupazione lavorativa del soggetto presso la stessa impresa.
Quanto ai contatti con esponenti della criminalità organizzata, gli stessi erano stati ritenuti non significativi per la risalenza – risalenti al 2009 – e per il carattere isolato, oltre che privi di circostanziata dimensione spazio-temporale. Il Tribunale ha altresì escluso che le visite carcerarie al padre detenuto, qualificate dalla stessa Prefettura come “confermative di un normale rapporto padre-figli”, potessero integrare elementi di cointeressenza nell’attività d’impresa.
Quanto alla contestata continuità con la precedente attività imprenditoriale familiare, il Collegio ha rilevato l’erroneità della valutazione prefettizia: l’attività della società era stata chiusa dall’Amministratore giudiziario e mancavano attuali e concrete circostanze sintomatiche della continuità, a valle del rapporto ex novo con l’ENI, proprietaria dell’impianto e del carburante.
Il Tribunale ha infine stigmatizzato la valutazione del lavoro part-time della titolare presso uno studio radiologico, rilevando come la gestione dell’impianto di distribuzione non necessitasse della presenza costante dell’imprenditrice, essendo ivi addetti due dipendenti. Il periculum in mora è stato ravvisato nelle conseguenze della chiusura a carico dei dipendenti e delle loro famiglie.
Nota della Redazione
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