Obbligo di bilinguismo per le comunicazioni assicurative in Alto Adige (TAR Trentino-Alto Adige n. 160 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le comunicazioni delle compagnie di assicurazione operanti nella provincia di Bolzano che incidono sul rapporto contrattuale rientrano tra i formulari degli atti relativi all’assicurazione obbligatoria e devono essere redatte in entrambe le lingue, italiana e tedesca, ai sensi dell’art. 2, comma 3, d.P.R. n. 574/1988. Il rimedio previsto dall’art. 10 d.P.R. n. 574/1988, che conduce alla dichiarazione di nullità dell’atto o della comunicazione, presuppone la previa proposizione dell’eccezione di nullità ex art. 8 d.P.R. n. 574/1988 e il suo rigetto esplicito: il silenzio della compagnia non soddisfa tale presupposto e determina l’inefficacia dell’atto, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
Il Fatto
Il ricorrente è titolare di una polizza di assicurazione obbligatoria per la circolazione di un trattore agricolo, stipulata con la compagnia resistente. In vista della scadenza contrattuale riceve, in sola lingua italiana, la comunicazione dell’8.6.2026 contenente l’avviso di scadenza e la proposta di rinnovo, nonché il certificato di assicurazione. Il 30.6.2026 riceve una ulteriore e-mail, parimenti in sola lingua italiana, relativa al servizio di firma elettronica avanzata, con le condizioni di servizio allegate.
Il ricorrente, di madrelingua tedesca, chiede inutilmente la traduzione all’agenzia di Bolzano. Propone quindi ricorso ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.P.R. n. 574/1988 chiedendo l’accertamento della violazione del diritto all’uso della lingua tedesca e la dichiarazione di nullità degli atti. La compagnia resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancato esperimento della procedura ex art. 8 d.P.R. n. 574/1988, per difetto di traduzione italiana e per carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo: il d.P.R. n. 574/1988 sancisce la parità tra lingua italiana e tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti privati ad essa equiparati. L’art. 2, commi 1 e 2, impone ai concessionari di servizi pubblici in provincia di Bolzano di organizzare la propria attività garantendo l’uso congiunto delle due lingue, e il successivo art. 2, comma 3, estende l’obbligo ai formulari degli atti relativi all’assicurazione obbligatoria.
Richiamando la propria costante interpretazione, il Tribunale ribadisce che la norma impone la redazione in entrambe le lingue di tutta la documentazione che esplichi effetti sul rapporto contrattuale. Su questa base qualifica come contrattuali tutte e tre le comunicazioni contestate: l’avviso di scadenza e rinnovo, il certificato di assicurazione, che prova l’esistenza del contratto e va esibito ai controlli, e l’e-mail del 30.6.2026, che contiene le condizioni di utilizzo della firma elettronica destinata a firmare gli atti del rapporto assicurativo.
Il ricorso è però solo in parte fondato. Quanto alla comunicazione dell’8.6.2026, il ricorrente ha sì richiesto la traduzione con e-mail del 20.6.2026, da qualificarsi come eccezione di nullità ex art. 8 d.P.R. n. 574/1988, ma la compagnia non l’ha respinta esplicitamente, rimanendo inerte. Per la giurisprudenza del Tribunale, il rigetto esplicito è presupposto di ammissibilità del ricorso: il suo difetto comporta l’inefficacia dell’atto, con la conseguenza che la violazione dedotta non sussiste più e l’accoglimento non arrecherebbe alcun vantaggio. La comunicazione è stata inoltre tradotta dopo l’avvio del giudizio.
Quanto al certificato di assicurazione, dagli atti non risulta alcuna previa eccezione di nullità, con conseguente inammissibilità del ricorso. Il ricorso è invece fondato riguardo all’e-mail del 30.6.2026: il ricorrente ha proposto eccezione il giorno stesso e la compagnia l’ha respinta, rispondendo che si trattava di una semplice conferma dell’indirizzo e-mail. Poiché tali documenti non sono stati tradotti neppure dopo l’avvio del giudizio, permane l’interesse alla decisione. La compagnia è tenuta a trasmettere la versione tedesca entro venti giorni dalla notifica della decisione.
Nota della Redazione
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