Il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere se l’INPS annulla in autotutela il diniego di prestazioni FIS (TAR Abruzzo n. 255 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora, nel corso del giudizio amministrativo, l’Amministrazione annulli in autotutela il provvedimento impugnato e adotti un nuovo atto che accolga espressamente l’istanza del ricorrente, la pretesa sostanziale azionata in giudizio risulta pienamente soddisfatta. In tale evenienza, il giudice, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare nel merito i motivi di ricorso. La sopravvenuta adozione di un provvedimento satisfattivo dell’interesse del ricorrente determina, altresì, il venir meno dell’interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno ogni necessità di tutela giurisdizionale.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, il provvedimento con cui l’INPS aveva respinto l’istanza di accesso alle prestazioni del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), con pagamento diretto a carico dell’Istituto, per il periodo dal 03.01.2021 al 06.02.2021. La ricorrente aveva presentato la domanda in data 28.01.2021, ma l’INPS aveva comunicato il diniego in data 20.02.2021. Successivamente, la società aveva proposto motivi aggiunti avverso la disposizione di convalida in autotutela del provvedimento di reiezione, emessa dal Direttore della sede INPS di Pescara in data 21.04.2021.
Con memoria depositata nel corso del giudizio, la società ricorrente dichiarava l’intervenuta cessazione della materia del contendere, dando atto dell’avvenuto annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati, disposto con la Disposizione n. 600000-21-0113 del 21.06.2021, che prevedeva espressamente l’accoglimento dell’istanza originariamente respinta. L’INPS, costituitosi in giudizio, concordava sulla sopravvenuta carenza d’interesse, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente richiamato il disposto dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., secondo cui il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta. La norma codifica il principio per cui l’oggetto del giudizio amministrativo è costituito dall’interesse sostanziale del ricorrente, sicché la sua integrale soddisfazione per effetto dell’attività provvedimentale dell’Amministrazione rende inutile la prosecuzione del processo.
Nel caso di specie, il Collegio ha rilevato che la Disposizione n. 600000-21-0113 del 21.06.2021 prevedeva espressamente l’accoglimento dell’istanza proposta dalla ricorrente per l’accesso alle prestazioni del FIS. Tale circostanza costituiva prova inequivoca dell’avvenuta soddisfazione della pretesa azionata in giudizio, con la conseguenza che non residuava alcuna utilità ulteriore da conseguire attraverso la decisione di merito. L’annullamento in autotutela del provvedimento di diniego e la successiva adozione di un atto satisfattivo hanno, pertanto, determinato il venir meno della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il TAR ne ha disposto la compensazione, ritenendo che l’accoglimento della domanda della ricorrente fosse riconducibile a disposizioni di legge sopravvenute rispetto al provvedimento di diniego impugnato. La soccombenza virtuale dell’Amministrazione, non essendo imputabile a un comportamento antigiuridico ma alla sopravvenienza normativa, ha giustificato la deroga al principio della soccombenza.
La sentenza, pertanto, dichiara la cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese e l’esecuzione della decisione da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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