Inammissibile il ricorso del confinante contro l’archiviazione dell’abuso senza prova del pregiudizio (TAR Trentino-Alto Adige n. 66 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia il proprietario direttamente confinante con l’immobile oggetto di asserito abuso è titolare di una posizione differenziata che ne fonda la legittimazione ad agire. La sola vicinitas, tuttavia, non è sufficiente a integrare la distinta condizione dell’interesse al ricorso. Chi impugna l’archiviazione di una denuncia di abuso edilizio deve allegare e provare il pregiudizio concreto derivante dalla destinazione d’uso impressa all’immobile contiguo. Non basta dedurre l’illegittimità in sé dell’atto o la mera menomazione dei valori urbanistici, perché ciò riduce l’interesse al ricorso a una richiesta di constatazione dell’illegittimità, in contrasto con il riparto tra le condizioni dell’azione affermato dall’Adunanza Plenaria n. 22/2021. Il pregiudizio può essere dimostrato anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 2729 c.c., e precisato nel corso del giudizio se contestato.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’unità immobiliare contigua a quella del controinteressato, aveva segnalato al Comune il presunto utilizzo abitativo di un immobile catastalmente classificato come ufficio. Denunciava che il controinteressato vi avesse trasferito la residenza senza i prescritti titoli edilizi, prospettando ritardi nell’avvio dei controlli, incongruenze nella posizione anagrafica e un sopralluogo della Polizia municipale ritenuto superficiale e privo di documentazione fotografica.
A fronte del provvedimento comunale di archiviazione del procedimento, il ricorrente proponeva ricorso davanti al TAR, deducendo violazione dei termini procedimentali, vizi istruttori e motivazionali, lesione del contraddittorio, contrasto con la disciplina provinciale sul mutamento di destinazione d’uso e violazione dei principi di imparzialità, ragionevolezza e proporzionalità. L’Amministrazione resistente eccepiva l’inammissibilità del gravame. Con ordinanza cautelare il Tribunale rigettava l’istanza di sospensiva, dubitando già della sussistenza dell’interesse a ricorrere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto l’assorbente profilo del difetto della condizione dell’azione dell’interesse ad agire. Ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui, in materia edilizia, il proprietario direttamente confinante ha un interesse tutelato alla definizione dei procedimenti sull’unità immobiliare, ma ha precisato che l’elemento fisico-spaziale della vicinitas fonda soltanto la legittimazione ad agire.
Il passaggio decisivo è la trasposizione dei principi dell’Adunanza Plenaria n. 22/2021. Secondo il Tribunale, la distinzione tra legittimazione e interesse al ricorso opera anche nell’impugnazione di un provvedimento di archiviazione conseguente a una segnalazione di abuso. Il pregiudizio va inteso come specifico detrimento derivante dall’atto impugnato e può desumersi dalle allegazioni del ricorso, ma non coincide con la sola illegittimità della diversa destinazione d’uso.
Il Collegio ha verificato che dalle allegazioni del ricorrente non emergevano pregiudizi concretamente lesivi, nemmeno in via potenziale. La difesa si era soffermata in sede di discussione unicamente sulla contiguità tra gli immobili, riaffermando così il criterio della vicinitas e la distinta condizione della legittimazione. Il richiamo all’esigenza di evitare forme di abusivismo condominiale è stato qualificato come mera richiesta di constatazione dell’illegittimità dell’atto, con conseguente coincidenza tra interesse a ricorrere e ripristino della legalità violata.
Il Tribunale ha quindi escluso che le molteplici criticità dell’azione amministrativa lamentate dal ricorrente — soprattutto la tempistica del sopralluogo e l’omessa documentazione fotografica — potessero assumere rilievo ai fini dell’integrazione dell’interesse ad agire e, dunque, dell’ammissibilità dell’impugnazione. Ha richiamato, sul punto, la recente Cons. Stato, sez. II, n. 10440 del 2025, che ribadisce l’irrilevanza della mera menomazione dei valori urbanistici. Le spese del procedimento sono state compensate in considerazione della peculiare vicenda processuale.
Nota della Redazione
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