Revoca del diritto di accesso e obbligo di riesame della domanda edilizia (TAR Trentino-Alto Adige n. 69 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato dichiarativo accerta una situazione giuridica preesistente con efficacia ex tunc e non introduce un nuovo stato di diritto. L’amministrazione che, nel riesaminare una domanda edilizia, continui a fondarsi su una prescrizione che quel giudicato ha accertato priva di fondamento, viola il giudicato e il principio del giustiziale effettiva tutela di cui all’art. 24 e 113 Cost. La clausola di decadenza della domanda edilizia non può essere opposta quando il presupposto su cui si fondava la precedente prescrizione risulti smentito da una pronuncia dichiarativa intervenuta successivamente. Ne consegue l’obbligo di riesaminare la domanda applicando la situazione giuridica accertata, restando riservata all’amministrazione la valutazione di merito sulla idoneità del titolo di accesso.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un ex esercizio alberghiero ubicato su particelle site nel Comune resistente. Dopo l’accoglimento, con sentenza del 2019, del ricorso avverso il diniego opposto alla domanda di recupero della volumetria esistente ai sensi dell’art. 107, commi 12 e 13, L.G. 13/1997, il procedimento riprendeva. La commissione edilizia si espresse favorevolmente nel 2020, ma subordinò l’assenso alla prova di un accesso legittimo al fondo.

Il contenzioso sull’accesso si definiva con una pronuncia del giudice ordinario del 2025, che accertava in capo alla ricorrente, quale proprietaria frontista, il diritto di utilizzare il sentiero pubblico anche con mezzi di piccola dimensione. Su questa base la ricorrente chiese nel luglio 2025 il riesame della domanda del 2018. Il Comune lo negò, ritenendo la domanda ormai decaduta per mancata consegna di documenti entro l’anno. Da qui il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita l’oggetto del giudizio: si tratta di stabilire se il Comune fosse tenuto a riesaminare la domanda del 2018 alla luce della pronuncia del giudice ordinario, o se potesse legittimamente opporre la decadenza prevista dall’art. 26 della normativa edilizia comunale. La tesi comunale — domanda ormai scaduta e quindi non più pendente — non convince.

La pronuncia del giudice ordinario ha natura dichiarativa. Essa si limita ad accertare la situazione giuridica esistente in relazione al caso concreto, con effetti ex tunc, senza creare un diritto nuovo. Il Collegio richiama il principio della giurisprudenza di legittimità sulla distinzione tra sentenze dichiarative e sentenze costitutive: le prime retroagiscono al momento cui si riferisce l’accertamento, le seconde operano ex nunc perché pongono esse stesse il titolo di nuove situazioni giuridiche.

Ne segue che il diritto di utilizzo del sentiero sussisteva già al momento della presentazione della domanda nel 2018 e della sua trattazione nel 2020. La prescrizione di accesso legittimo, contenuta nel provvedimento favorevole condizionato, si fondava su un presupposto che la pronuncia dichiarativa ha accertato inesistente.

Il Collegio respinge anche l’argomento fondato sulla sentenza del 2024, con cui era stata dichiarata inammissibile una precedente impugnativa. Quella decisione si basava sulla situazione di allora e, in particolare, non teneva conto della chiarificazione del diritto di transito intervenuta successivamente: da essa non può trarsi alcun argine al riesame.

Il diniego impugnato risulta pertanto illegittimo, perché ha trascurato la situazione giuridica accertata con efficacia retroattiva, vanificando l’effetto pratico della pronuncia — cui il Comune aveva partecipato — e ledendo la effettività della tutela giurisdizionale. Accolto il primo motivo, assorbenti gli altri, il ricorso è accolto e i provvedimenti impugnati annullati, con condanna del Comune alle spese. Resta riservata all’amministrazione la valutazione se il diritto di accesso accertato sia sufficiente per l’esercizio dell’attività ricettiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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