Emersione lavoro irregolare: requisito reddituale del datore presupposto indefettibile (TAR Lombardia n. 4182 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione del lavoro irregolare, il requisito reddituale minimo in capo al datore di lavoro, fissato dall’art. 9 del D.M. 20.05.2020 in attuazione dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020, costituisce presupposto indefettibile di ammissibilità della domanda. Il Legislatore ha individuato una soglia-limite di ordine generale, superata la quale il reddito del datore è automaticamente considerato idoneo, senza residuare margini di discrezionalità in capo all’amministrazione. Il difetto originario di tale requisito integra una causa ostativa non superabile a favore del lavoratore e impedisce il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, che presuppone l’accertata sussistenza ab origine dei requisiti di emersione. Il parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro è lo strumento principale di verifica della capacità economica del datore, sicché il diniego che su di esso si fondi è adeguatamente motivato.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura, Sportello Unico per l’Immigrazione, ha rigettato l’istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare presentata in suo favore per attività di assistenza e sostegno al bisogno familiare. Il diniego si fonda sull’insussistenza del requisito reddituale minimo in capo al datore di lavoro.
Respinta l’istanza cautelare, il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020, delle garanzie partecipative e dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, nonché violazione dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, per la mancata concessione di un permesso per attesa occupazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020 consente ai datori di lavoro di dichiarare la sussistenza di un rapporto irregolare, mentre il comma 6 rimette a un decreto ministeriale la fissazione dei limiti di reddito. L’art. 9 del D.M. 20.05.2020 stabilisce che, per l’assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il reddito imponibile del datore non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui per un nucleo con un solo percettore, ovvero a 27.000,00 euro annui per una famiglia anagrafica con più conviventi. Il Legislatore ha così scelto una soglia-limite generale, senza margini di discrezionalità in capo all’amministrazione.
Il provvedimento impugnato richiama il parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, dal quale risulta che il richiedente non possiede il requisito reddituale, e precisa che l’insussistenza non è causa imputabile al datore superabile a favore del lavoratore. Il Collegio ritiene tali motivazioni puntuali e sufficienti. L’art. 103, comma 15, del D.L. n. 34/2020 prevede che lo Sportello Unico acquisisca in istruttoria proprio il parere del predetto ente sulla capacità economica del datore, sicché nessuna criticità deriva dal suo utilizzo.
Decisiva è la mancata contestazione del dato reddituale. Nel riscontro al preavviso di rigetto, il ricorrente non ha smentito l’incapienza del datore con alcuna produzione documentale, limitandosi a chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Né nel giudizio è stato offerto alcun elemento di prova contrario, essendosi le censure concentrate sull’asserita insufficienza dell’istruttoria. Per giurisprudenza consolidata, la titolarità del reddito di cui all’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020 è presupposto indefettibile della definizione positiva della procedura, poiché dimostra l’effettività e sostenibilità del rapporto (Cons. Stato, sez. III, n. 8052 del 2022; Id., Sez. III, n. 6781 del 2025). La Corte costituzionale n. 149 del 2023 ha confermato che il legislatore può subordinare la regolarizzazione a requisiti volti a prevenire elusioni del sistema di ingresso.
Quanto alla pretesa violazione delle garanzie partecipative, il motivo è infondato: dagli atti risulta che il ricorrente ha presentato controdeduzioni in riscontro al preavviso di rigetto, con ciò dimostrando di aver ricevuto la comunicazione e di essere stato posto nelle condizioni di interloquire. Infondato è anche il terzo motivo. Il permesso per attesa occupazione presuppone l’accertata sussistenza ab origine dei requisiti di emersione: il D.L. n. 34/2020, a differenza della sanatoria del 2012, non lo prevede per il caso di rigetto imputabile al datore (TAR Liguria, sez. II, n. 247 del 2024). La Corte costituzionale n. 209 del 2023 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 103, escludendo la manifesta irragionevolezza. Il ricorso è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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