Accesso agli atti di gara e oscuramento dell’offerta aggiudicataria (TAR Trentino-Alto Adige n. 51 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, la decisione della stazione appaltante sulle istanze di oscuramento dell’offerta deve essere motivata e non può recepire acriticamente la richiesta dell’offerente. Il diritto di accesso agli atti è escluso, ai sensi dell’art. 35, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, solo in presenza di una motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente che dimostri l’effettiva sussistenza di segreti tecnici o commerciali, da individuare secondo la definizione dell’art. 98 d.lgs. n. 30/2005. Ove l’istanza sia generica, l’ostensione è dovuta e prevale il diritto di difesa del concorrente che abbia impugnato l’aggiudicazione. In mancanza di una discovery effettiva delle ragioni e della latitudine degli oscuramenti, il termine decadenziale per l’impugnazione delle decisioni di oscuramento non decorre, non potendo imporsi al concorrente un ricorso al buio.

Il Fatto

Una stazione appaltante indiceva una procedura aperta per l’affidamento di servizi infermieristici, suddivisa in lotti. All’esito della gara, la controinteressata risultava prima in graduatoria nei lotti oggetto di causa, seguita dalla ricorrente. Rilevato il superamento della soglia di anomalia in un lotto, l’amministrazione avviava la verifica di congruità e, ritenuta l’offerta non anomala, disponeva l’aggiudicazione. Contestualmente comunicava alla ricorrente la non aggiudicazione, rendendo disponibile sul portale di gara solo parte della documentazione e in versione parzialmente oscurata.

La ricorrente, seconda classificata, impugnava le determinazioni di oscuramento e chiedeva l’accesso integrale alla documentazione dell’aggiudicataria, deducendo la violazione degli artt. 35 e 36 d.lgs. n. 36/2023 e del diritto di difesa. L’amministrazione e la controinteressata eccepivano la tardività del ricorso e ne contestavano la fondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare due questioni processuali. Quanto al deposito della memoria dell’amministrazione, avvenuto il giorno immediatamente antecedente la camera di consiglio, il Tribunale rileva che il rito super-accelerato di cui all’art. 36, comma 7, d.lgs. n. 36/2023 richiama l’art. 55 c.p.a. e ne dimidia i termini, sicché le memorie e i documenti vanno depositati fino a un giorno libero prima della camera di consiglio. La memoria tardiva è pertanto considerata tamquam non esset.

Quanto all’eccezione di tardività del ricorso, il Collegio la disattende. Il termine per impugnare le decisioni di oscuramento decorre soltanto da quando il concorrente ha effettiva contezza delle ragioni poste a fondamento di tali decisioni e della concreta incidenza lesiva degli oscuramenti. Il verbale recante le determinazioni in materia risultava anodino e laconico, privo persino di un rinvio per relationem, così da imporre alla ricorrente un ricorso al buio. Il dies a quo va quindi individuato non prima della data dell’ostensione, ancorché parziale, delle offerte.

Nel merito, il ricorso è fondato. L’art. 35, comma 5, lett. a), c.c.p. consente l’accesso quando indispensabile ai fini della difesa in giudizio. L’esclusione presuppone una motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente sull’esistenza di segreti tecnici e commerciali, secondo la nozione dell’art. 98 d.lgs. n. 30/2005, che richiede un’informazione specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico e idonea a garantire un vantaggio concorrenziale.

Nel caso concreto l’amministrazione ha acriticamente recepito l’istanza dell’aggiudicataria, senza esternare le ragioni della segretezza né operare il bilanciamento con l’interesse della seconda classificata, pur essendosi auto-vincolata dal disciplinare a una valutazione in concreto. Le parti oscurate attengono a processi e modelli organizzativi di un servizio ad elevato tasso di standardizzazione, non configurabili come know-how riservato. Inoltre la motivata e comprovata dichiarazione non è stata mai prodotta in giudizio. Poiché tali deduzioni non sono state specificamente contestate, opera il principio di non contestazione ex art. 64, comma 2, c.p.a.

Il richiamo della controinteressata all’abuso del processo è infondato: ogni offerta è peculiare e la verifica sull’esistenza dei segreti va compiuta in concreto, su ciascun progetto. Il Tribunale accoglie quindi il ricorso, annulla l’oscuramento e condanna l’amministrazione a ostendere integralmente la documentazione, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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